November 30, 2024
A seguire la presa di posizione dei Cobas
al dirigente personale
alla rsu
Allo scrivente sono pervenute varie telefonate di colleghe\i preoccupati per alcune interpretazioni dell’ufficio personale (o di singoli appartenenti allo stesso) in merito agli straordinari elettorali
Il problema sembrerebbe porsi in relazione al trattamento da riconoscere alle ore di lavoro che potrebbero essete prestate a cavallo tra domenica e lunedì (dalle 00 alle 07 possibile ?)
Ad avviso del cobas Pubblico impiego, le ore prestate integralmente nella giornata di domenica sono tendenzialmente da trattare come straordinario festivo.
Art.38
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico – il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
– al 15% per il lavoro straordinario diurno;
– al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
– al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8. La disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
L’ARAN si inoltre espressa sulla disciplina dello straordinario elettorale (art. 39 CCNL 14.09. 2000) che dà diritto oltre alle maggiorazioni retributive anche al riposo compensativo.
Le prestazioni di lavoro rese in una giornata di riposo settimanale ( di regola la domenica) dal personale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie sono attualmente disciplinate dall’art. 39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000, che è stato aggiunto dall’art. 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001.
La relativa disciplina, quindi, è efficace dal 6.10.2001.
Il personale interessato, secondo le regole richiamate, ha diritto:
a) a percepire, per tutte le ore di straordinario prestate, il compenso orario previsto per lo straordinario festivo;
b) ad una sola giornata di riposo compensativo, qualora le ore di straordinario siano quantitativamente superiori a quelle corrispondenti ad una giornata lavorativa convenzionale, secondo la articolazione dell’orario vigente nell’ente.
Esempio pratico: un lavoratore nella giornata di domenica 7 ottobre 2001 (referendum) ha prestato 10 ore di lavoro straordinario. Lo stesso lavoratore ha diritto, secondo la disciplina sopra illustrata:
a) ad un compenso complessivo pari a 10 ore di straordinario festivo (i cui oneri saranno rimborsati dal Ministero dell’Interno);
b) ad una giornata di riposo compensativo di sei ore, se l’orario settimanale è articolato su sei giorni lavorativi; se la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni la durata convenzionale di una giornata potrebbe essere individuata in 7,2 ore (36:5);
c) la giornata di riposo di cui al punto b) riduce, corrispondentemente, il debito orario della settimana di fruizione.
Possiamo ancora chiarire che, di norma, la giornata di riposo settimanale coincide con la domenica (salvo, ad esempio, per i dipendenti in turno); se l’orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato è qualificato come “giornata non lavorativa”.
Non si capisce la ratio che spingerebbe l’Ac a imporre il giorno di recupero non a cavallo del giorno elettorale soprattutto alla luce della giurisprudenza in materia di orario di lavoro (durata del giorno lavorativo) e al fatto che un \a dipendente non può lavorare ininterrottamente per due giorni
Auspichiamo allora interpretazioni intelligenti delle normative e il rispetto del ccnl vigente
Cobas Pubblico Impiego
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