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Preposti nei servizi educativi comunali: i Cobas scrivono alla ASL

Postato il 11 Giugno 2014 | in Lavoro Pubblico, Sicurezza sul lavoro, Sindacato | da

Al Dipartimento prevenzione e sicurezza ASL 5 Pisa
pc
dirigente servizi educativi
Rspp
Datore di lavoro
comune di Pisa

Nei giorni scorsi gli Rls, la Cgil Fp e il Cobas Pubblico Impiego sono intervenuti in merito alla individuazione dei preposti nei servizi educativi comunali. meglio nei nidi e nelle materne comunali.

Con la presente nota chiediamo un parere alla asl e un intervento atto a scongiurare una decisione che giudichiamo illogica, ossia la individuazione di ufficio dei preposti (inviandoli a un corso obbligatorio) senza che questi occupiano nella organizzazione del lavoro un ruolo gerarchico superiore

A tal proposito facciamo presente e Relativamente alla nomina a “preposto” (come inteso dal D.Lgs.81/08, nel seguito Decreto) quanto segue.

Ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto, per “preposto” deve intendersi:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 299 del Decreto:

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [e quindi anche ai preposti], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Pertanto, ai sensi di quanto sopra riportato, per preposto deve intendersi, secondo normativa vigente persona che all’interno dell’organizzazione aziendale, a seguito o meno di regolare investitura, “sovrintende all’attività lavorativa” di altri lavoratori e in tale veste “garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione”, con l’attribuzione di poter esercitare “funzionale potere di iniziativa”, all’interno della organizzazione aziendale.

In quest’ottica i docenti dei servizi educativi non possono essere considerati “preposti” né a seguito di investitura, né soprattutto di fatto, in quanto non sovrintendono attività di altri lavoratori, limitandosi ad attività di docenza e didattiche e ad attività di sorveglianza per gli studenti.

Né è possibile equiparare gli studenti a lavoratori, a seguito di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n.382 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”.

Infatti il D.M.382/98 all’articolo 1, comma 2 stabilisce che:

“Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali […]”

Ovviamente trattandosi di bambini e bambine in età prescolare il discorso da fare è ben diverso

Sportello sicurezza nei luoghi di lavoro
Cobas Pubblico Impiego
rls Federico Giusti

a seguire quanto abbiamo scritto nei giorni scorsi

alla dirigente servizi educativi
al datore di lavoro e rspp
per conoscenza rsu e rls

Nei giorni scorsi, gli rls e la fp cgil hanno preso posizione in merito alla individuazione dei preposti nei servizi educativi. Le argomentazioni usate erano sempre le stesse, ossia che il testo unico sulla sicurezza prevede che il preposto occupi anche un ruolo gerarchico superiore ai dipendenti, una situazione che non si addice ai nidi e alle materne dove tutto il personale educativo, sia esso inquadrato in fascia c o in fascia d, svolge analoghe funzioni. Il preposto sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Pur essendo il preposto sprovvisto di regolare investitura, deve comunque esercitare in concreto i poteri giuridici , ora nei servizi educativi questo ruolo non si addice ad alcuna figura presente nella direzione e non basta costringere alcune educatrici a frequentare corsi di formazione obbligatori

Il preposto dovrebbe poi garantire una sorta di supervisione e un diretto controllo sulle prestazioni lavorative eseguite, cosa del resto impossibile per le educatrici che hanno come compito la sorveglianza dei bambini e delle bambine e non certo il controllo del personale

Cobas Pubblico Impiego

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