November 25, 2024
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 23 del 15 settembre 2014 avanzato dall’ANCI, ha fornito chiarimenti in merito agli aventi diritto al congedo per l’assistenza di disabili in situazione di gravità (art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001).
In particolare, il Ministero precisa che il genitore può fruire del congedo straordinario per assistere il figlio con grave disabilità se quest’ultimo risulta convivente, ma non coniugato, con un’altra persona. Il convivente non coniugato non risulta legittimato, infatti, ad usufruire del congedo straordinario.
Leggi tutta la comunicazione nel documento in allegato:
http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2014/09/AP14317BL.pdf
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