Per impugnare il licenziamento dovuto a mobbing va provato il rapporto di causa-effetto tra le condotte del datore e il licenziamento
Postato il 21 Ottobre 2014 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da admin
Con sentenza n. 20230 del 15 settembre 2014, la Corte di Cassazione cerca di tracciare in maniera più nitida i confini della nebulosa figura giuridica del mobbing per poi ricordare quali sono gli oneri probatori di chi intende impugnare un licenziamento che si assume essere stato conseguenza del mobbing.
Il mobbing, spiega la Corte, va considerato come una fattispecie a formazione progressiva che sotto una denominazione anglosassone – che potremmo tradurre con: accerchiare, attaccare in massa –, racchiude un insieme di condotte atte a vessare, screditare, sminuire, deprimere e in definitiva perseguitare il lavoratore fino a ridurlo ad uno stato di annichilimento ed emarginazione.
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