Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Sorveglianza sanitaria virus Hiv per accompagnatori anziani?

Postato il 21 Febbraio 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

Test abusivi…..sovente nelle aziende chiedono ai lavoratori e alle lavoratrici di sottoporsi a test antidroga e test di varia natura richieste spesso illegittime non supportate dalla normativa vigente

SORVEGLIANZA SANITARIA VIRUS HIV PER ACCOMPAGNATORI ANZIANI?

Secondo la vigente legislazione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’obiettivo della sorveglianza sanitaria è quello di verificare l’idoneità di un lavoratore alla mansione in funzione dei rischi specifici esistenti per tale mansione e di verificare che tali rischi non comportino nel tempo un aggravamento nello stato di salute del lavoratore e al limite la malattia professionale.

L’articolo 41 comma 2 del D.Lgs.81/08 sancisce infatti che:

“La sorveglianza sanitaria comprende:

 – visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

 – visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica […]”.

L’articolo 25, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, che pone come obbligo a carico del Medico competente l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, stabilisce che:

“Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.

Tale articolo specifica in maniera chiara che la sorveglianza sanitaria (insieme di visite, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) deve essere definita dal Medico competente in funzione dei rischi specifici a cui è sottoposto il lavoratore e solo di quelli.

Eseguire su di un lavoratore accertamenti medici che non siano necessari in funzione dei rischi a cui il lavoratore è sottoposto non solo è inutile, ma anche lesivo della dignità e della tutela della privacy del lavoratore stesso.

Tale concetto generale è ripreso dall’articolo 279, contenuto nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”, del D.Lgs.81/08 che sancisce che:

“Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41”.

Tale articolo conferma che la sorveglianza sanitaria, in questo caso relativamente al rischio biologico, deve e può essere fatta soltanto se “l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità”.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria condotta su lavoratori la cui mansione consiste nel semplice accompagnamento di anziani, la sorveglianza sanitaria per la ricerca del Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) o HIV (agente biologico contenuto nell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08) non ha nessuna ragione di essere effettuata, in quanto è noto da ampia e consolidata letteratura che tale virus si trasmette solo ed esclusivamente mediante scambio dei seguenti liquidi biologici (fonte Ministero della Salute) tra portatore e persona sana.

– sangue;

– liquido pre-eiaculatorio;

– sperma;

– secrezioni vaginali;

– latte materno.

E’ pertanto evidente che a mo’ di esempio, nella mansione di accompagnatore di anziani \disabili \pazienti non sussista alcun rischio di infezione da virus HIV tra i due soggetti coinvolti, in quanto non può sussistere scambio dei sopracitati liquidi biologici.

Pertanto la sorveglianza sanitaria eseguita su tale tipologia di lavoratore finalizzata alla verifica della positività al virus HIV, non è solo del tutto inutile, ma anche un inammissibile intromissione nella vita privata del lavoratore, con evidente e grave inottemperanza del diritto alla privacy del lavoratore stesso.

 Sportello sicurezza nei luoghi di lavoro

Confederazione Cobas Pisa

via San Lorenzo 38 Pisa

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