November 24, 2024
Nelle ultime settimane la commissione di garanzia è intervenuta per limitare o revocare scioperi promossi nel settore pubblico e privato, molti di questi riguardano anche la Toscana
Segnaliamo il caso dei portieri che svolgono funzioni ausiliarie e complementari allo svolgimento di altri servizi essenziali (ex apertura, chiusura e accesso degli utenti alle strutture).
Capita sovente che le cooperative\ditte non precettino personale, nè sollevino questioni circa obblighi di garanzia di servizi minimi procedendo “solo” a sostituire il personale scioperante con altri propri dipendenti già in forza e non scioperanti. Anche la Provincia di Pisa, per garantire il servizio portineria, pare abbia adibito parte del suo personale e altro personale sia stato reperito dalla cooperativa stessa.
Ci sono sentenze che dimostrano la antisindacalità della sostituzione del personale scioperante, sentenze per altro mai rispettate dai datori di lavoro pubblici e privati:
È antisindacale la sostituzione dei lavoratori in sciopero con lavoratori assunti con contratto a termine, qualora tale assunzioni siano avvenute sulla scorta di un contratto aziendale, che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine per prestazioni nei giorni di sabato e domenica, e sempre che l’utilizzazione di tali lavoratori, ai fini sostitutivi anzidetti, avvenga in giornate diverse dal sabato o dalla domenica. (Cass. 9/5/2006 n. 10624, Pres. Mileo Est. Cuoco, in D&L 2006, con n. Eleonora Perini, “La sostituzione dei lavoratori in sciopero”, 411 e in Lav nella giur. 2006, con commento di Giorgio Mannacio, 1113)
Non costituisce condotta antisindacale tuttavia il comportamento del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti (Trib. Massa Carrara 14/2/2008, Giud. Agostini, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Fabrizio De Falco, “Astensione ‘selettiva’ e diritto di sciopero”, 193);
Non si configura come antisindacale, sanzionabile ex art. 28 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori), il comportamento del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, adibisce il personale dipendente dell’azienda rimasto in servizio alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti (Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 26 settembre 2007, n. 20164), da qui nascono le intimidazioni e le pressioni per ridurre la partecipazione agli scioperi, giusto per raddoppiare i carichi di lavoro in quel giorno.
Quindi assumere personale a termine o somministrato per la sostituzione di personale scioperante è antisindacale e condotta vietata dalla legge.
Alcune recenti sentenze hanno di fatto autorizzato i datori di lavoro alla sostituzione dei lavoratori scioperanti con altri lavoratori, non aderenti o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero.
Resta tuttavia censurabile la condotta del datore che adibisse i lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori rispetto a quelle loro normalmente assegnate, a meno che lo svolgimento di queste ultime rappresenti un marginale e necessario completamento delle mansioni principali, che devono essere prevalenti ed assorbenti. Diversamente si incorrerebbe nella violazione dell’art. 2103 c.c., in base al quale «il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte….», aggiungendosi che «ogni patto contrario è nullo». L’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (nella specie, del diritto di sciopero) non può valere, infatti, a giustificare la violazione di disposizioni di legge o di norme collettive.
Ma resta il fatto che le sentenze della Magistratura sono sempre piu’ indirizzate a contenere e vanificare il diritto di sciopero
Confederazione Cobas Pisa
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