Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Il Sole 24 Ore: sulle province

Postato il 24 Gennaio 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

Per il personale una salvaguardia a metà
di Pasquale Monea e Matteo Mordenti

Provincia_ImperiaIl comma 420 dispone a carico delle Province un’ampia serie di divieti alcuni dei quali di dubbia costituzionalità; in particolare, vale per questi enti il blocco totale delle assunzioni. Pur comprendendo le ragioni che sono alla base di scelte così drastiche, in una fase come questa, ci chiediamo se con una disciplina rigoristica di questo tipo le nuove Province potranno riuscire a regime a funzionare in modo soddisfacente. In base al comma 421 e alla luce della significativa riduzione delle funzioni attribuite, la dotazione organica delle citta’ metropolitane e delle province e’ stabilita a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015) in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge Delrio (19 agosto 2014), ridotta rispettivamente in misura pari al 30 e al 50 per cento (30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri).

Il presupposto
Il principio è estremamente chiaro e tassativo ed è basato su una presunzione contabile, in base alla quale le funzioni fondamentali non richiedono più della metà dell’organico precedente; in realtà, una regola del genere penalizza quegli enti che hanno già ridotto la propria dotazione prima della legge Delrio. Il tetto alla dotazione è legato in modo approssimativo alla riduzione delle funzioni fondamentali e non è detto in realtà che possa giustificare la drastica riduzione delle risorse operata con la legge di stabilità. Ma il problema più grave è rappresentato dalla impossibilità per le Province di finanziare il trasferimento delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti, come previsto dalla legge Delrio; tale costo viene di fatto addossato alle Regioni, così come il personale necessario per le ulteriori funzioni eventualmente attribuite alle province ai sensi dell’art. 1, c. 89 deve essere finanziato dall’ente delegante o affidante (legge di stabilità, comma 427). In base al comma 422, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve essere individuato il personale “soprannumerario” da destinare alle procedure di mobilita’, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

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