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No al trasferimento di personale da una società in house ad un’agenzia regionale

Postato il 14 Febbraio 2015 | in Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato, Territori | da

corte-costituzionaleCorte Cost. 7/15”- Alceste SANTUARI

http://www.reform.it/risorse-umane/2015/item/16124-11-02-15-no-al-trasferimento-di-personale-da-una-societa-in-house-ad-una-agenzia-regionale-corte-cost-7-15-a-santuari.html

Si dibatte circa la possibilità di mobilità del personale nelle società pubbliche

Una legge della Regione Sardegna aveva previsto il trasferimento del personale da una società in house ad una neo costituita agenzia regionale

La Corte costituzionale ha ritenuto la legge incostituzionale per violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso

La Corte costituzionale (sentenza 30 gennaio 2015, n. 7) ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, comma 3, l. Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in vita di dismissione – ARBAM), atteso che la disposizione prevedeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house soppressa alla neocostituita agenzia regionale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendola in contrasto con:

  1. il principio costituzionale di accesso al pubblico impiego mediante concorso;
  2. le disposizioni del d. lgs. n. 165/2001, costituenti per le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, principi fondamentali.

In particolare, ha evidenziato la Presidenza del consiglio dei ministri la norma avrebbe inciso sull’istituto della mobilità, la cui disciplina è riservata alla esclusiva competenza dello Stato in materia di ordinamento civile.

I giudici costituzionali hanno ritenuto la questione fondata “sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 97 Cost., terzo comma, Cost.”. L’art. 97 deve considerarsi violato in quanto:

a) il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della P.A., cui si può derogare soltanto in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. In questo senso, la Corte ha ribadito che la necessità di reperire risorse umane da parte delle agenzia regionale “non costituisce valido motivo per disattendere il principio del pubblico concorso” (cfr. sentenza n. 227 del 2013), in quanto non trattasi di “peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico”;

b) “il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo”.

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