November 28, 2024
Gli enti pubblici, possono chiudere il rapporto di lavoro con i propri dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 62 anni di età ed almeno 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.
Viene tassativamente vietato di trattenere in servizio i dipendenti ed i dirigenti eccetto coloro che non hanno raggiunto i 20 anni minimi di anzianità contributiva, in tal caso, ai fini del raggiungimento dei 20 anni, possono restare in servizio fino ai 70 anni di età anagrafica o comunque fino al raggiungimento della soglia dei 20 anni di contributi
Ma bisognare fare attenzione ad alcune insidiose “novità”
Gli enti possono decidere la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro seguendo alcuni criteri e con sei mesi di preavviso, nei confronti dei “dipendenti destinatari della pensione anticipata disciplinata dall’articolo 24, commi 10 e 12, del DL n. 201/2011.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201
Dal 2014 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età, quindi i 40 anni di contributo non danno diritto ad operare con la risoluzione attraverso i sovrannumeri:
“i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente. E’ il caso di coloro che entro tale data hanno maturato la quota 96. Anche dopo la entrata in vigore della novella (19 agosto 2014) nei confronti di questi dipendenti l’amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell’anzianità contributiva di 40 anni di servizio”.
Di conseguenza:
il dipendente pubblico resta in servizio fino a 65 anni età, fatto salvo il raggiungimento dell’anzianità contributiva prima menzionata
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