November 25, 2024
La Corte di Cassazione in questa sentenza ha affermato che “sulla questione posta in via generale dal ricorrente dell’ambito della garanzia delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro posta a carico dell’imprenditore, deve comunque puntualizzarsi che è vero che questa Corte ha in più occasioni affermato che l’art. 2087 c.c. riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, presupponendo l’inserimento del prestatore di lavoro nell’impresa del soggetto destinatario della prestazione (così Cass. n. 9614 del 16/07/2001, n. 8522 del 2004 n. 7128 del 21/03/2013).
Tuttavia, la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell’imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all’interno dell’impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale (v. in particolare la Cass. pen., n. 35534 del 14/05/2015, n. 42465 del 09/07/2010, n. 37840 del 01/07/2009).
Tale obbligo è disciplinato a livello normativo, considerato che l’art. 66 comma 4 del D.lgs. n. 276 del 2003 prevede che al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. La disposizione è stata abrogata dall’art. 52 comma 1 del D.lgs n. 82 del 2015, e continua ad applicarsi solo ai contratti già in atto, ma l’art. 2 prevede che per i rapporti stipulati a far data dal 1.1.2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (quindi, anche con riferimento alla normativa prevenzionistica) anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, con specifico riferimento ai medici specialisti ambulatoriali, l’art. 21 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, recante il Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale, prevede espressamente che “le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia”.”
Fonte: Olympus.uniurb
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