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D.Lgs 150/2009 applicabilità?

Postato il 8 Marzo 2016 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

vignetta_bigContrattazione Collettiva nel pubblico impiego….in attesa dei nuovi contratti e della piena applicazione della Brunetta

I contratti collettivi dovevano essere adeguati alle nuove regole del D.Lgs n. 150/2009 (per il comparto delle Regioni e per quello delle Autonomie locali, doveva avvenire entro il 31 dicembre 2011).

L’ultrattività dei contratti collettivi integrativi, prevista dall’art.65, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, operava solo nei confronti di quelli già “vigenti” al 15.11.2009, data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Ne conseguiva, che i CCDI successivi alla predetta data dovevano  essere stipulati nel rispetto del  medesimo decreto legislativo ( comprese sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, materie di attribuzione dei poteri alla autonomia organizzativa dell’ Ente, contenuto obbligatorio dei contratti collettivi)

Disciplina transitoria per la effettiva applicazione del sistema della differenziazione retributiva in fasce, ( di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009)
( vedere anche art. 9, comma 17, della legge n. 122/2010 e poi art.16 della legge n. 111/2011)

A seguito del rinvio dei rinnovi contrattuali per il lavoro pubblico, l’ Intesa Governo – Confederazioni sindacali del 4 febbraio 2011 aveva previsto che:

a)    la differenziazione per fasce retributive trovava applicazione a regime solo a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (per cui solo con i contratti triennali stipulati in base al decreto Leg.vo n . 150/2009, e di fatto dopo la fine dei blocchi alla contrattazione nazionale);

b)    da questo venivano escluse le economie aggiuntive – conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione – destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, per le quali si applicava già la disciplina di cui art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 anche per fasce retributive;

Relazioni Sindacali

Le norme contrattuali difformi ( nazionali o decentrate) dovevano ritenersi automaticamente sostituite da quella primaria contenuta nel D. Leg.vo n. 150/2009, per il suo “carattere imperativo e, quindi, di inderogabilità”, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165/2001.

In sostanza, per tutte le materie riconducibili all’ art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le forme di partecipazione sindacale, anche se già previste dai contratti nazionali, dovevano comunque considerarsi “retrocesse” alla sola informazione sindacale.

Alcune considerazioni attuali e di prospettiva:

1-la differenziazione per fasce retributive della performance individuale va a regime dalla tornata contrattuale successiva al blocco dei CCNL.
Quindi..sarà applicabile per l’intero periodo di validità ( normativa?) del CCNL che rinnoveranno per cui dal …2015?
Finchè non si vede il testo non si può sapere con certezza..ma non è da escludere una applicazione a partire dalla fine del blocco al rinnovo dei CCNL. A puro titolo informativo spesso nel passato si sono rinnovati CCNL che avevano validità normativa ed economica differenziata…ma sovente retroattiva rispetto alla data anche di sottoscrizione dll’ ipotesi contrattuale.

2-progressioni economiche..basta infatti soffermarsi sui commi 2 e 3 dell’ art. 23 del D.Lgs.n. 150/2009 :“ 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una  quota  limitata  di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed  ai  risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella  fascia  di  merito  alta  ai  sensi dell’articolo  19,  comma  2,  lettera  a), per tre anni consecutivi,ovvero per cinque  annualita’ anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche.”
Sono  evidenti le interelazioni fra i due istituti contrattuali ( valutazione collocazione fascia di merito alta-preferenza attribuzione PEO), e l’influenzabilità di risultati finali in termini di processi di attribuzioni delle nuove progressioni economiche, che possono essere già predeterminati, o lo si determineranno, a favore di quel 25% di “eletti” collocati nel 1° livello della performance per effetto della differenziazione delle valutazioni imposta per legge ( art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009).

Non è pertanto un caso che si voglia alimentare un’ iniquità distributiva del salario, nascosta dietro un riconoscimento “selettivo” delle risorse su base meritocratica che mettono in competizione lavoratori\trici di diversa categoria e professionalità.

Tutto ciò consente ai “valutatori” di determinare o predeterminare il risultato ( anche se a volte sono loro stessi in conflitto d’interesse), anche a prescindere dalla valutazione oggettiva dei singoli.

Su questo si veda anche:

http://www.cobasconfederazionepisa.it/speciale-progressioni-orizzontali/

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