November 25, 2024
Fino al 31 dicembre 2016 le imprese che perdono un appalto e che, di conseguenza, interrompono i rapporti a tempo indeterminato in essere con contestuali assunzioni presso le aziende nuove aggiudicatarie, in attuazione di obblighi derivanti da norme collettive o da bandi di gara, possono stare tranquille: non pagheranno il ticket sui licenziamenti, pari (valore 2015) a 490,10 euro per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 1470,30 euro se la stessa è pari o superiore ai trentasei mesi. Tale contributo si computa applicando la percentuale fissa del 41% al massimale mensile dell’indennita’ di NASPI.
Tale contributo, peraltro non richiesto per il periodo 2013 – 2015 (art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012), ha sempre prestato il fianco a critiche e perplessità, in quanto i lavoratori interessati, in realtà, non usufruiscono di alcun intervento della NASPI e passano, pur essendo intervenuta una risoluzione del rapporto, alle dipendenze dei nuovi datori, senza una sostanziale soluzione di continuità, in virtù di specifici accordi previsti dalla contrattazione collettiva, soprattutto nei settori della ristorazione e delle mense (v. tra gli altri, l’art. 4 del CCNL multi servizi delle imprese associate a Confindustria).
Diverso e’, indubbiamente, il discorso relativo a quei lavoratori che non sono riassorbiti: in questo caso il ticket va pagato come, va pagato il contributo di ingresso alla mobilità (fino al 31 dicembre 2016) per quelle imprese che licenziano il personale al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale.
Per completezza di informazione ricordo che, alfine di favorire, il passaggio del personale il Legislatore e’ intervenuto, di recente, con alcun specifiche disposizioni.
La prima si rinviene nell’art. 1, comma 181, della legge n. 208/2015 e consente alle aziende subentranti di continuare ad usufruire, per la parte residua, dell’esonero contributivo legato ad assunzioni agevolate a tempo indeterminato effettuate dal precedente appaltatore.
La seconda è contenuta nell’art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016 e trova applicazione nei cambi di appalto relativi al settore dei call – center, con impegno per il datore di lavoro subentrante ad acquisire il personale in forza ed, inoltre, la stessa legge che contiene una ampia delega al Governo in materia di appalti pubblici, prevede che quest’ultimo adotti norme che generalizzino l’introduzione delle clausole sociali.
La terza riguarda l’anzianità aziendale dei lavoratori: il decreto legislativo n. 23/2015, all’art. 7, stabilisce che in caso di licenziamento l’anzianità da prendere in considerazione, ai fini della quantificazione dell’indennita’, e’ quella maturata nel posto di lavoro, a prescindere dai vari appaltatori che si sono susseguiti. Tale concetto riferito all’anzianita’ viene ripreso anche dal decreto legislativo n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali: i novanta giorni di lavoro effettivo nell’unita’ produttiva si calcolano non avendo quale riferimento quella maturata presso il datore di lavoro che chiede l’intervento, ma quella acquisita nell’appalto, seppur con aziende diverse.
Con lo stesso art. 2 – quater, il Legislatore ha prorogato al prossimo 31 dicembre l’esenzione dal contributo per i datori di lavoro del settore edile che risolvono, con la motivazione di “fine cantiere” o di “fine fase lavorativa” i rapporti con loro personale assunto a tempo indeterminato. Qui, la fattispecie e’ diversa dalla precedente, atteso che i lavoratori sono licenziati e vanno in trattamento di disoccupazione: tuttavia, il Legislatore si è reso conto ( e la motivazione emerge chiaramente dai lavori parlamentari) che l’esenzione dal ticket va intesa come un aiuto ad un settore in forte crisi, come risulta dai dati della produzione riferiti agli ultimi anni.
Contratti di solidarietà difensivi
La normativa sui contratti di solidarietà difensivi, già prevista dall’art. 1 della legge n. 863/1984 (ed ora abrogata), e’ profondamente cambiata con l’entrata in vigore, dal 24 settembre 2015, del decreto legislativo n. 148/2015.
Senza entrare nel merito di come l’istituto sia mutato, mi limito, soltanto, ad esaminare la novità introdotta con l’art 2- quater: per i contratti di solidarietà difensivi in essere prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, la percentuale dell’indennita’ corrisposta dall’INPS per le sospensioni o le riduzioni di orario continua ad essere per tutto il 2016, come per il 2015, pari al 70% della retribuzione (la norma originaria parlava del 60%).
L’intervento del Legislatore si è reso necessario, oltre che per assicurare una continuità di trattamento per i contratti in essere, anche perché con le nuove regole in vigore dalla scorso mese di settembre, cambia, ai fini indennitari, la somma che viene corrisposta dall’Istituto per i contratti di solidarietà stipulati ex decreto legislativo n. 148/2015: essa (valore 2015) e’, in analogia ai trattamenti di CIGO e di CIGS, calcolata sull’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate tra zero ed il limite orario contrattuale, ed è pari ad un massimo di 971,71 euro allorquando la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e’ uguale od inferiore a 2.102,24 euro, o a 1167,91 euro se superiore a tale soglia. Per completezza di informazione, ricordo che i contatti di solidarietà difensiva ex art. 5 della,legge n. 236/1993, peraltro non interessati dalla novita’ normativa introdotta con l’art. 2 – quater, cesseranno di esistere il 1 luglio 2016 e che quelli stipulati prima del 15 ottobre 2015, una volta approvati, potranno “vivere” fino alla scadenza, mentre quelli stipulati dopo tale data, dovranno cessare entro il 31 dicembre 2016: il tutto, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite in 60 milioni di euro dalla legge n. 208/2015
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