Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Premio agli aumenti di produttività. Firmato il decreto sulla sostitutiva del 10%…

Postato il 1 Aprile 2016 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

detassazione-produttivitaPremio agli aumenti di produttività. Firmato il decreto sulla sostitutiva del 10% per le somme legate a miglioramenti di qualità, efficienza, innovazione

La tassazione sostitutiva è subordinata al raggiungimento del risultato. Lo dice il decreto 25 marzo 2016 in attesa della registrazione della Corte dei conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

La legge 208/15 ha reintrodotto l’imposta forfetaria del 10% sui premi di risultato e sulle distribuzioni di utili ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 50mila euro ed entro un tetto annuo di 2mila euro
Un prossimo decreto interministeriale entrera’ nel merito delle nuove disposizioni.

Fra le previsioni di maggior rilievo spiccano quelle relative ai premi di risultato e ai criteri di misurazione. Sul tema, emergono le prime differenze rispetto al regime operante fino al 2014, a cominciare dalla stessa nozione di premio, nel cui ambito vanno oggi ricondotte le sole «somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione» e non, quindi, il più ampio concetto di retribuzione di produttività, adottato in passato, in cui venivano incluse, ad esempio, anche eventuali quote o maggiorazioni retributive.

Ed è qui, infatti, che emerge la vera novità introdotta dalla legge di Stabilità: la detassazione oggi opera esclusivamente a fronte di effettivi incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, non premiando più la mera “potenzialità” delle misure adottate per raggiungere gli stessi. In altri termini, fino al 2014 era sufficiente che venissero poste in essere misure atte a produrre un miglioramento dei risultati aziendali e qualsiasi somma a esse collegata poteva beneficiare del regime di maggior favore. Oggi, al contrario, l’imposizione sostitutiva opera solo nei confronti di somme erogate a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dei risultati aziendali, i cui criteri e regole di misurazione devono essere innanzitutto concordati e, conseguentemente, codificati nel contratto collettivo aziendale o territoriale.

Un altro aspetto di particolare interesse attiene al coinvolgimento paritetico dei lavoratori, cui la norma subordina l’incremento a 2.500 euro della quota soggetta a tassazione sostitutiva. Al riguardo, non vengono posti particolari vincoli o definite specifiche modalità con cui darne attuazione, ma ciò che rileva è che il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro avvenga sulla base di strumenti e modalità espressamente previsti dal contratto collettivo aziendale o territoriale, chiarendo, in tal modo, che il vantaggio dell’incremento della soglia cui applicare la tassazione forfetaria non potrebbe trovare applicazione laddove il datore adottasse le medesime misure unilateralmente.

Un ulteriore elemento di novità è l’attenzione posta all’attività di controllo e monitoraggio. Come per il passato, infatti, è richiesto il deposito, in via telematica, del contratto aziendale o territoriale e dell’autocertificazione con cui se ne attesta la conformità alle previsioni di legge, ma a tale adempimento si aggiunge, oggi la compilazione di una scheda – l’allegato 1 richiamato all’articolo 5 del decreto – con cui vengono riepilogate poche ma essenziali informazioni, necessarie ad un puntuale e immediato monitoraggio del fenomeno.

In merito all’efficacia delle nuove disposizioni, trova conferma, tutt’altro che scontata, la possibilità di applicare il regime di favore anche alle erogazioni effettuate nel 2016 ma riferibili a risultati aziendali relativi al 2015, sempreché, naturalmente, ciò avvenga nel rispetto di tutte le condizioni e i limiti posti dalla legge e dal decreto.

Francesco delli Falconi

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