Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Due notizie sugli infortuni

Postato il 12 Aprile 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

Dal sito dpl modena

Denuncia di infortunio e sua possibile natura confessoria

Con sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che le dichiarazioni del datore di lavoro contenute nel verbale di denuncia infortunio possono assumere natura confessoria in quanto nel giudizio possono essere utilizzate contro di lui ai fini dell’accertamento della responsabilità concernente il danno subito dal lavoratore.

In particolare, la denuncia inviata dal datore di lavoro all’Inail, negli infortuni sul lavoro, può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale per la parte in cui ne descrive le modalità.

Secondo la Suprema Corte, “l’elemento soggettivo della confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, senza che sia necessaria l’ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare”. In considerazione di ciò, “può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 Dpr n. 1124/65, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto”. .

 http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/infortuni/8611-13.pdf

Cessione d’azienda e legittimità del licenziamento

Con sentenza n. 7665 del 27 marzo 2013 la Cassazione ha affermato che in caso di cessione d’azienda la norma di garanzia per i lavoratori, contenuta nell’articolo 2212, comma 1, del c.c, si applica anche ai lavoratori licenziati poco prima del trasferimento solo se si è accertata l’illegittimità dell’estinzione del rapporto, che costituisce, dunque, “un dato pregiudiziale ed autonomo” sul piano logico e giuridico.

Secondo la Suprema Corte, “solo dall’accertamento dell’illegittimità del recesso e dalle conseguenze da esso derivate (annullamento del licenziamento se disposto in vista del trasferimento d’azienda, o, comunque, permanenza del lavoratore alle dipendenze del cedente, nel caso di licenziamento disposto per ragioni diverse) sarebbe potuta derivare la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’imprenditore cessionario”.

http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/infortuni/8611-13.pdf

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