Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Le “Frequently Asked Questions” di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights! N.29

Postato il 30 Ottobre 2018 | in Sicurezza sul lavoro | da

Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.

In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.

Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.

Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.

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Ciao Marco,

vicina alla sede dell’azienda in cui lavoro c’è una carrozzeria: quotidianamente si sprigiona all’interno dei locali dei nostri uffici un odore molto forte di tintura o smalto.

E’ possibile rilevare se esiste un rischio per la nostra salute?

Ci sono degli strumenti che possiamo usare per capire se è solo una questione di cattivo odore o ci sono delle sostanze dannose nell’aria?

A volte l’odore è davvero molto forte. Non essendo la nostra azienda direttamente responsabile della produzione di queste esalazioni, è possibile in caso fare delle richieste alla carrozzeria?

Grazie!

Ciao,

cerco di darti una risposta più dettagliata possibile, trattandosi anche di tema di natura ambientale (di cui però non sono un esperto).

Ometto pertanto i riferimenti normativi per la tutela dell’ambiente (la normativa di riferimento è comunque il D.Lgs. 152/06).

Occorrerebbe innanzitutto sapere se la carrozzeria è dotata o meno di un sistema interno di aspirazione degli aerosol derivanti dalla verniciatura delle auto.

In genere le carrozzerie hanno una cabina di verniciatura, all’interno della quale inseriscono i pezzi da verniciare, che viene chiusa e che è dotata di un impianto di aspirazione per eliminare gli aerosol dalla cabina per tutelare la salute dei lavoratori.

Ovviamente gli aerosol aspirati non possono essere immessi direttamente in atmosfera, ma devono passare attraverso un sistema di filtraggio fisico-chimico che trattenga gli inquinanti pericolosi prima di emettere l’aria in atmosfera.

Tutto questo sistema deve essere realizzato a regola d’arte in maniera tale da garantire a progetto il rispetto dei limiti di emissione.

Tali limiti sono fissati dalla Regione alla quale va richiesta l’autorizzazione all’emissione in atmosfera.

Nella richiesta, oltre ai dati di progetto, devono essere indicate le modalità per garantire il rispetto dei limiti imposti dalla Regione, anche tramite campionamenti ai camini da eseguirsi di norma annualmente.

In assenza di sistema di aspirazione, come sopra descritto, la carrozzeria è caratterizzata in ogni caso da una emissione diffusa degli aerosol in ambiente (a causa delle correnti d’aria), la quale in ogni caso deve essere autorizzata dalla Regione.

La prima cosa da fare pertanto è verificare la regolarità autorizzativi della carrozzeria, tramite richiesta alla Regione.

Si può poi chiedere, ove fosse tutto in regola, alla Agenzia Regionale Per l’Ambiente (ARPA) di misurare i reali valori di inquinanti al camino o in ambiente, per verificare se essi rientrano nei limiti imposti dalla Regione.

Di tutto questo si deve occupare il datore di lavoro dell’azienda vicina alla carrozzeria, secondo il principio base del D.Lgs. 81/08 per cui egli deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, compresi quelli che possono venire dall’esterno, anche se lui non ne è il diretto responsabile.

Il datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi deve pertanto valutare non solo quelli presenti all’interno del ciclo produttivo, ma anche quelli che possono essere comunque fonte di danno per i propri lavoratori.

Pertanto egli dovrebbe dapprima scrivere al proprietario della carrozzeria lamentando gli odori avvertiti dai propri lavoratori e chiedendo ogni utile chiarimento in merito (ad esempio le misure effettuate al camino del filtro). In caso di risposte negative o di dubbi, come detto sopra, dovrà (dovrà e non solo potrà) richiedere alle Autorità competenti citate ogni azione di loro competenza per tutelare i lavoratori.

E’ ovvio che la responsabilità primaria, in caso di emissioni superiori ai limiti, è del proprietario della carrozzeria ed è lui che deve eseguire gli interventi tecnici e organizzativi per evitare tale superamento. Ma, come detto, non è per questo che il datore di lavoro della tua azienda se ne può lavare le mani.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco

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Ciao Marco,

perdona il disturbo, ma sono un RLS di un sindacato, all’interno del quale non ci sono molte persone che possano rispondermi in materia sicurezza.

La risposta è sempre quella di mobilitarsi per lo sciopero, ma il nostro datore di lavoro ha fatto in modo di assumere il 70% di lavoratori stranieri su un organico di 130 persone, di cui 30 a contratto interinale.

Abbiamo chiamato diverse volte la ASL Spresal [Servizio di prevenzione sicurezza sul lavoro] di competenza per i camion, i furgoni e i muletti diesel che circolano in officina.

L’intervento è stato di dotarli di filtro universale mobile, ma il puzzo costante persiste.

Volevamo presentarci all’ASL e chiedere che ci mettano per iscritto che la soluzione applicata e accettabile per tutelare la salute dei lavoratori, per metterli in difficoltà.

Pensi che sia una cosa praticabile?

Grazie.

Ciao,

una cosa è la puzza, una cosa è l’inquinamento.

Il problema è quando l’inquinamento (la concentrazione di agenti chimici pericolosi) supera i limiti di legge.

Questo non si può stabilire a seguito solo di considerazioni tecniche, ma deve essere verificato con misure della concentrazione degli agenti chimici in aria.

Tali misure devono essere effettuate dal datore di lavoro della tua azienda nell’ambito della valutazione del rischio da agenti chimici.

Ti consiglio quindi non di chiedere una attestazione della ASL sulla bontà della soluzione adottata, ma di chiedere un controllo del documentazione di valutazione del rischio chimico dell’azienda per verificare che le misure di cui sopra siano state effettuate e che risultati abbiano dato.

Tieni comunque conto che il RLS, ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. 81/08, ha diritto di consultare il documento di valutazione del rischio e quindi tu stesso puoi verificare la correttezza della valutazione del rischio chimico, anche attraverso misure.

Inoltre se la ASL è intervenuta è ha rilasciato un verbale di ispezione, tu come RLS (sempre ai sensi dell’articolo 50 del Decreto) hai diritto ad avere copia del verbale da parte del datore di lavoro.

Se la ASL non ha rilasciato verbale, ma ha fatto una visita “informale”, tu hai ancora il diritto di richiedere una visita ufficiale, di cui la ASL deve redigere verbale, di cui, come detto sopra, tu devi avere copia.

Marco

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Ciao,

la cooperativa in cui lavoro e di cui sono RLS, non ha mai indetto la riunione sulla sicurezza (quella dell’articolo 35).

E’ possibile per il RLS dell’azienda committente, con cui collaboro, chiedere alla sua azienda perché spinga la cooperativa a fare la riunione.

Ciao,

da un punto di vista normativo non è proprio previsto.

E’ la cooperativa che si deve fare carico di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. 81/08 che prevede l’obbligo di indire la riunione annuale, per aziende con più di 15 lavoratori.

Per aziende con meno di 15 lavoratori, esiste comunque la possibilità (articolo 50) per il RLS di fare proposte (tra cui quella di richiedere una riunione) sulle attività di prevenzione.

E’ pero vero che, in ogni caso, il committente dell’appalto deve verificare (ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08) la “idoneità tecnico professionale” dell’appaltatore (la cooperativa) e quindi verificare se abbia adempiuto a tutti gli obblighi giuridici di cui al Decreto.

Al committente si può solo segnalare l’inadempienza della cooperativa in merito agli obblighi di cui sopra, richiedendo che intervenga presso la cooperativa stessa per ottemperare a tali obblighi a livello generale.

Marco

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Ciao Marco.

Un lavoratore di un’altra azienda mi ha chiesto se, come addetto al primo soccorso e antincendio, può dare le dimissioni.

Il lavoratore ha 50 anni ed è nella squadra di primo soccorso e antincendio da 25 anni.

Ho letto che l’articolo 43, comma 3 del D.Lgs. 81/08, dice che: “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione” (pena, secondo l’articolo 59 del Decreto la sanzione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro).

Volevo chiederti quale potrebbe essere il “giustificato motivo” che potrebbe far accogliere le dimissioni del lavoratore designato?

Ti ringrazio per la preziosa collaborazione che presti per tutti noi.

Grazie.

Ciao,

numerosissime fonti in merito individuano come “giustificato motivo” solo problematiche di salute del lavoratore in relazione alla attività di addetto all’emergenza (antincendio e/o primo soccorso).

Metto in evidenza come il D.Lgs. 81/08 definisca come salute uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità“.

Quindi i problemi di salute per cui il lavoratore può rifiutare la designazione ad addetto all’emergenza o richiederne le dimissioni possono interessare sia la sfera fisica, ma anche la sfera psichica.

Tieni conto che essere addetti all’emergenza equivale a compiere di fatto una mansione ulteriore rispetto a quella usualmente svolta, mansione che comporta dei rischi aggiuntivi che il datore di lavoro deve valutare.

Tale mansione “aggiuntiva” visto che comporta rischi anche per la salute, deve prevedere anche sorveglianza sanitaria specifica.

Dovrebbe quindi essere il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 a valutare l’idoneità o meno del lavoratore alla mansione di addetto all’emergenza.

Se ciò non avviene, il lavoratore può chiedere visita medica straordinaria (articolo 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08) legata a motivi di lavoro, chiedendo di essere dichiarato, dal medico competente, idoneo con limitazione alla mansione, dove la limitazione è relativa a non effettuare più attività di addetto all’emergenza.

In funzione del tipo di patologia dichiarata dal lavoratore, il medico deciderà eventualmente ulteriori accertamenti.

Questo in linea teorica.

E’ chiaro che poi il caso specifico del lavoratore da te segnalato andrebbe preventivamente valutato del medico curante o da un medico del lavoro (posso sentire Medicina Democratica) per verificare la reale possibilità dell’esonero.

Fammi sapere.

Marco

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NOTA

Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usati i seguenti acronimi e termini:

ASL = Azienda Sanitaria Locale

CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DPI = Dispositivi di Protezione Individuali

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto

OS = Organizzazioni Sindacali

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP = Assistente al Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza

RSA = Rappresentanze Sindacali Aziendali

RSU = Rappresentanze Sindacali Unitarie

D.Lgs. 81/08 o Decreto o TUSL: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”)

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