December 29, 2024
Buongiorno,
mi permetto di inoltrare questo documento, di cui si conosce ancora poco, con alcune sommarie riflessioni poichè contiene importanti novità e riguarda, in primo luogo tutti i lavoratori e coloro che si interessano a vario titolo della sicurezza e della salute sul lavoro ma anche i delegati, gli operatori della prevenzione, i medici competenti, i magistrati, ecc.
www.inmarcia.it/DOC/Accordi_confederali/Nuovo_Accordo_Confederale_su_TU_81-08_Patto_della_fabbrica-12-dicembre-2018.pdf
Si tratta del recentissimo Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siglato tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria nei giorni scorsi, denominato anche “Patto per la fabbrica”.
Rappresenta una spinta ulteriore verso il “monopolio confederale” e sancisce la “concertazione sindacale”, con una visione quasi “proprietaria ed esclusivista” della rappresentanza, anche sui temi della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ambiti di rilevanza costituzionale che erano rimasti fino ad oggi parzialmente immuni da questo accentramento di ruoli. Il documento è molto complesso e necessita quindi di accurati approfondimenti. Temo tuttavia che, oltre le buone intenzioni e le frasi ad effetto, l’azzeramento delle differenze di punti di vista e l’occultamento del sano e fisiologico ‘contrasto di interessi’ tra il lavoro e l’impresa, rappresenti un elemento di sostanziale arretramento delle tutele.
L’accordo – assieme ad alcune considerazioni ovvie e condivisibili – contiene affermazioni, dichiarazioni di intenti, ed indirizzi molto meno apprezzabili.
Mi pare sbilanciato a favore delle imprese e di quel grigio mondo della cosiddetta “bilateralità”, percepito sempre molto lontano dalla realtà quotidiana di chi lavora. Contiene anche alcuni aspetti poco chiari e quindi insidiosi sulla responsabilità penale in materia di malattie professionali e l’inglobamento del RLS nella RSU e quindi nelle logiche di Organizzazione.
Se vuole essere una forma di ‘pressione’ politica verso il Parlamento per la modifica del D.Lgs. 81/08, speriamo che il legislatore sappia ‘resistere’ e acquisire solo gli elementi realmente migliorativi.
Questo è, in sintesi, il mio parere sommario… pronto a cambiare opinione in caso di argomenti convincenti.
Poiché non se ne è discusso affatto, mi auguro che anche tutti gli “addetti ai lavori”, gli esperti, gli operatori della giustizia e le persone impegnate nel settore della prevenzione, oltre ai lavoratori, i RLS e i RSU di tutte le categorie, possano approfondire e commentare – e se del caso, criticare – questo accordo in modo molto più compiuto di quanto non abbia fatto io con queste poche righe.
Ciao
Dante
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L’impostazione generale è quella di una sorta di ‘monopolio’ della rappresentanza di tutti i lavoratori (da parte CGIL-CISL-UIL e Confindustria) da perseguire e rendere totale anche nel delicatissimo ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Una visione, a mio avviso, abbastanza miope che sembra ignorare la grande complessità del mondo del lavoro, improntata all’esclusione piuttosto che al coinvolgimento di tutti i soggetti in campo; una forzatura ingiustificata in materia di democrazia sindacale, anche alla luce dell’attuale variegata realtà associativa sia sindacale che datoriale.
1 – Viene di fatto esteso anche alle questioni della salute l’accordo sulla rappresentanza tra Confindustria e Cgil, Cisl e uil, del 10 gennao 2014 il quale attribuisce ai soli firmatari le proerogative della rappresentanza dei lavoratori, limitando – o addirittura impedendo – il libero esercizio dell’attività sindacale a tutti gli altri soggetti. Ciò, oltre che per la contrattazione, anche in ambito salute e sicurezza.
2 – Vengono individuate proposte di modifica al D.Lgs 81-08, solo in parte funzionali alla sua maggior efficacia, col rischio sempre presente che dietro alle richieste di “eliminazione degli adempimenti formali’ (parola d’ordine sempreverde da parte delle imprese), si nascondano peggioramenti sostanziali della normativa di prevenzione.
3 – Si sostiene il superamento dell’attuale sistema di Vigilanza motivandolo con la scarsa omogeneità di intervento, ignorando con superficialità disarmante una serie di elementi importanti, quali ad esempio:
– esso è legato all’architettura istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale organizzato su base regionale;
– in gran parte l’attività degli Organi di Vigilanza è esercitata su indirizzo del pm, il quale gode dell’autonomia prevista in Costituzione per la magistratura ;
– esistono già Organismi istituzionali (previsti dallo stersso TU 81) preposti all’emanazioni di linee di indirizzo per l’applicazione omogenea delle norme (dormienti, colpevolmente depotenziati e/o sottoutilizzati), come i vari comitati previsti dagli articoli 6, 7, 12 dello stesso TU. della Conferenza Stato-Regioni nelle sue articolazioni Sanitarie ;
– la esplicita indicazione di tornare sotto un unico Ente di Vigilanza (ieri il ministero del lavoro, oggi l’INL ?), non tiene conto dell’esperienza del passato certamente non brillante e sempre a rischio di condizionamenti burocratici e politici ‘centrali’;
– una “particolare attenzione” viene dedicata alle responsabilità penali prospettando addirittura una sibillina modifica del codice penale, specifica a tutela dei datori di lavoro in quanto tali, sul tema delle responsabilità per malattie professionali, “rispetto ad altri elementi, estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro”. Questo proprio nei giorni in cui si discute dell’assoluzione dei vertici della Pirelli per le centinaia di morti per amianto.
4 – i RLS saranno eletti solo all’interno delle RSU, condizionandone l’attività alle – pur utili e pienamente legittime – logiche della contrattazione, le quali restano tuttavia estranee e spesso dannose ai fini del rispetto delle norme poste a salvaguardia della salute e sicurezza.
5 – Spero almeno che il sindacato sia arrivato alla firma di questo accordo, a valle di un ampio dibattito tra i lavoratori, gli stessi RLS, nelle categorie e magari con gli operatori della prevenzione impegnati ‘sul campo’, per ottenere il prezioso contibuto dell’esperienza diretta dei processi e delle dinamiche reali; altrimenti esso si ridurrebbe ad un mero atto burocratico avulso dalla realtà lavorativa, il quale, al di là delle dichiarazioni e dei titoli, si presenta con criticità tali e lacune così evidenti da rendere estremamente improbabile il miglioramento effettivo delle condizioni di lavoro.
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