November 24, 2024
Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
Marco Spezia
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volevo sapere se, in caso di designazione di RLS, senza la ratifica nell’assemblea dei lavoratori, tale nomina ha valore ai fini della comunicazione dell’azienda all’INAIL?
Il CCNL di riferimento dell’azienda in cui lavoro specifica che i RLS possono essere eletti all’interno della RSU (e non della RSA, come invece prescrive il D.Lgs. 81/08, che però demanda a sua volta alla contrattazione collettiva).
Il CCNL continua dicendo che: “Tale designazione verrà ratificata in occasione di una assemblea dei lavoratori convocata dall’RSU”.
Quindi se le disposizioni per l’elezione del RLS vengono fornite nell’articolo 47 del D.Lgs. 81/08 (se pur demandando ai CCNL di riferimento), nell’articolo del D.Lgs. 81/08 si afferma che: “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori”, quindi che sia eletto direttamente dai lavoratori o che sia designato con ratifica assembleare, è una emanazione della volontà espressa dai lavoratori.
Per cui, dal punto di vista procedurale si può definire che le modalità di elezione diretta dai lavoratori ha una valenza nell’esercizio del diritto dei lavoratori di eleggere direttamente i propri rappresentanti RLS, mentre la designazione o nomina RLS tra le rappresentanze sindacali elette come RSU, si esplica un esercizio di scelta indiretto, che comunque tali designazioni sono soggetti a ratifica assembleare da parte dei lavoratori in quanto elettori.
In conclusione, la mancata ratifica in assemblea dei lavoratori degli RLS, designati nell’ambito della RSU, non ha valore procedurale ai fini della comunicazione INAIL da parte dell’azienda.
Tu cosa ne pensi?
Ti ringrazio per la risposta.
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Ciao,
Concordo in pieno con la tua analisi.
Metto in evidenza che il D.Lgs. 81/08 è legge dello Stato e che ogni altro testo normativo da esso esplicitamente richiamato ha quindi valenza di legge dello Stato.
Il D.Lgs. 81/08 non definisce in dettaglio le modalità di elezione del RLS limitandosi a fissare la regola che per aziende fino a 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre per aziende sopra i 15 lavoratori egli viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (ma in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno).
Non potendo (o meglio non volendo) entrare nel dettaglio delle modalità di elezione dei RLS, il D.Lgs. 81/08 rimanda ai singoli CCNL, affermando all’articolo 47, comma 5, che:
“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Pertanto quanto affermato dal CCNL dell’Industria Chimica del 15 ottobre 2015 (“Tale designazione verrà ratificata in occasione di una assemblea dei lavoratori convocata dall’RSU”) ha carattere vincolante ex lege.
Il RLS eletto in difetto rispetto a quanto fissato dal CCNL (in questo caso senza la ratifica dei lavoratori in assemblea), risulta pertanto eletto in difetto rispetto a quanto fissato dal D.Lgs. 81/08, di conseguenza tale elezione non ha efficacia, né ha valore la comunicazione dell’azienda all’INAIL del nominativo del lavoratore.
Un saluto.
Marco
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INADEMPIENZE DEPOSITO RACCOLTA RIFIUTI E AZIONI DA INTRAPRENDERE
Ciao Marco,
avrei la necessità di conoscere un tuo parere su di un esposto che vorremmo inoltrare alla ASL, al NOE e ai Vigili del fuoco, riguardante l’impianto di trattamento rifiuti dove lavoro, impianto che ha una serie di problemi, più o meno gravi, che ti elenco.
Gli impianti di aspirazione aria non sono funzionanti ormai da anni con relativi disagi per l’esposizione degli operatori alle polveri di lavorazione del rifiuto. Si percepisce all’olfatto una pessima qualità dell’aria presso qualsiasi area di lavorazione.
I pannelli di cartongesso costituenti i controsoffitti delle aree “ricezione rifiuti” e “bacino” appaiono pericolanti, forse anche appesantiti da infiltrazioni esterne di acqua.
Le gronde in rame, utilizzate per il deflusso delle acque pluviali del tetto destano preoccupazione per la tenuta in quanto sono probabilmente appesantite dalla terra e dai detriti di guaina che si stacca dal tetto stesso. Alcune di esse già mostrano curvature e lasciano presagire un cedimento. peraltro, in tal senso anche le tavole di legno che costituiscono le così dette “banane” e la pannellatura in generale appaiono pericolanti.
Le passerelle e le scale marinare ubicate nell’area di “bacino”, risultano sensibilmente usurate e non garantiscono un transito pedonale in tutta sicurezza.
Sul pavimento esterno all’area di ricezione rifiuto, in prossimità dei portoni di ingresso dx e sx, si sono creati dei fossi con relativa armatura in ferro del calcestruzzo scoperta. tali fossi, creano particolare disagio al transito dei mezzi di lavoro in quanto ci impattano in continuazione e sono quindi sovente causa di dolori articolari per i conducenti dei mezzi meccanici.
Gli pneumatici delle pale meccaniche sono in un avanzato stato di usura. A nostro avviso, tali mezzi, in tali condizioni non garantiscono più una corretta tenuta stradale e la necessaria ammortizzazione.
Perdura l’invasione delle blatte all’interno e all’esterno dei locali dell’ impianto.
In primo luogo, vorrei sapere quali siano, specificatamente a una nostra diffida, le mancanze dell’azienda in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 08/08.
In secondo luogo, il D.Lgs. 81/08 prevede in qualche modo che il Datore debba informare una Organizzazione Sindacale qualora sia da questa interpellato o no?
Aggiungo per completezza di informazione che, i RLS (2 su 6) hanno fatto in questi giorni un esposto alla ASL citando alcune criticità relative all’impianto. Purtroppo non ho copia di questo esposto, ma uno dei due firmatari me ne ha riassunto telefonicamente i contenuti.
Tuttavia, pur considerando utile e apprezzabile questo esposto dei RLS, riteniamo che sia incompleto in quanto non sono state citate le criticità relative alle gronde e ai pannelli di cartongesso pericolanti; agli pneumatici delle pale meccaniche usurati; alla scarsa igiene dei locali invasi sistematicamente da blatte.
E proprio per questo motivo vorremmo anche noi procedere a trasmettere la diffida alle Autorità, in maniera da rendere il quadro della situazione il più completo possibile.
Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità e l’attenzione.
Saluti.
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Ciao,
rispondo alle tue prime domande.
Tutte le problematiche segnalate costituiscono reati penali ai sensi del D.Lgs. 81/08.
In margine il dettaglio dei reati, con le relative sanzioni.
In merito alla tua domanda “Il D.Lgs. 81/08 prevede in qualche modo che il Datore debba informare una Organizzazione Sindacale qualora sia da questa interpellato o no?”, purtroppo il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro si interfacci solo con i RLS, che, nei casi previsti, sono eletti all’interno delle Organizzazioni Sindacali, secondo l’articolo 47, comma 4 del Decreto.
“Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.
In merito a come inoltrare l’esposto alla ASL, NOE e Vigili del Fuoco, ti riporto a seguire un mio documento relativo proprio alle modalità di denuncia.
Trattasi infatti di denuncia penale, ai sensi dell’articolo 333 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia: la denuncia deve essere presentata oralmente o (preferibilmente) per iscritto al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).
Nel mio articolo parlo solo di UPG della ASL, ma anche gli ispettori del NOE e dei Vigili del Fuoco sono UPG.
Come scritto nell’articolo, il tutto deve essere dettagliato e formalizzato (Raccomandata RR o posta elettronica certificata).
Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori delucidazioni e di come procedono le cose.
Abbraccio.
Marco
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REATI PENALI RELATIVI ALLE NON CONFORMITA’ RILEVATE.
Nel seguito si farà sempre riferimento agli articoli e agli allegati del D.Lgs. 81/08.
GLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE ARIA NON SONO FUNZIONANTI ORMAI DA ANNI CON RELATIVI DISAGI PER L’ESPOSIZIONE DEGLI OPERATORI ALLE POLVERI DI LAVORAZIONE DEL RIFIUTO. SI PERCEPISCE ALL’OLFATTO UNA PESSIMA QUALITA’ DELL ‘ARIA PRESSO QUALSIASI AREA DI LAVORAZIONE.
Mancato adempimento del punto 2.2.3 dell’allegato IV:
“Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri”.
Di conseguenza mancato adempimento all’articolo 64, comma 1, lettera a):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”;
dove l’articolo 63, comma 1, dispone che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Tale inadempienza è punita dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
I PANNELLI DI CARTONGESSO COSTITUENTI I CONTROSOFFITTI DELLE AREE “RICEZIONE RIFIUTI” E “BACINO” APPAIONO PERICOLANTI FORSE ANCHE APPESANTITI DA INFILTRAZIONI ESTERNE DI ACQUA.
LE GRONDE IN RAME, UTILIZZATE PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI DEL TETTO DESTANO PREOCCUPAZIONE PER LA TENUTA IN QUANTO SONO PROBABILMENTE APPESANTITE DALLA TERRA E DAI DETRITI DI GUAINA CHE SI STACCA DAL TETTO STESSO. ALCUNE DI ESSE GIÀ MOSTRANO CURVATURE E LASCIANO PRESAGIRE UN CEDIMENTO. PERALTRO, IN TAL SENSO ANCHE LE TAVOLE DI LEGNO CHE COSTITUISCONO LE COSÌ DETTE “BANANE” E LA PANNELLATURA IN GENERALE APPAIONO PERICOLANTI.
Mancato adempimento del punto 1.1.1 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08:
“Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”.
Di conseguenza mancato adempimento all’articolo 64, comma 1, lettera a):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”;
dove l’articolo 63, comma 1, dispone che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Tale inadempienza è punita dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
LE PASSERELLE E LE SCALE MARINARE UBICATE NELL’AREA DI “BACINO”, RISULTANO SENSIBILMENTE USURATE E NON GARANTISCONO UN TRANSITO PEDONALE IN TUTTA SICUREZZA.
Mancato adempimento dell’articolo 64, comma 1, lettera c):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Tale inadempienza è punita dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
SUL PAVIMENTO ESTERNO ALL’AREA DI RICEZIONE RIFIUTO, IN PROSSIMITÀ DEI PORTONI DI INGRESSO DX E SX, SI SONO CREATI DEI FOSSI CON RELATIVA ARMATURA IN FERRO DEL CALCESTRUZZO SCOPERTA. TALI FOSSI, CREANO PARTICOLARE DISAGIO AL TRANSITO DEI MEZZI DI LAVORO IN QUANTO CI IMPATTANO IN CONTINUAZIONE E SONO QUINDI SOVENTE CAUSA DI DOLORI ARTICOLARI PER I CONDUCENTI DEI MEZZI MECCANICI.
Mancato adempimento del punto 1.4.9 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08:
“I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto”.
Di conseguenza mancato adempimento all’articolo 64, comma 1, lettera a):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”;
dove l’articolo 63, comma 1, dispone che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Tale inadempienza è punita dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
GLI PNEUMATICI DELLE PALE MECCANICHE SONO IN UN AVANZATO STATO DI USURA. A NOSTRO AVVISO, TALI MEZZI, IN TALI CONDIZIONI NON GARANTISCONO PIÙ UNA CORRETTA TENUTA STRADALE E LA NECESSARIA AMMORTIZZAZIONE.
Mancato adempimento dell’articolo 71, comma 4, lettera a), numero 2):
“Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza […]”
Tale inadempienza è punita dall’articolo 87, comma 2, lettera c) con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
PERDURA L’INVASIONE DELLE BLATTE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEI LOCALI DELL’ IMPIANTO.
Mancato adempimento del punto 1.1.6 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08:
“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell’ambiente, oppure mediante aspiratori”.
Di conseguenza mancato adempimento all’articolo 64, comma 1, lettera a):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”;
dove l’articolo 63, comma 1, dispone che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Inoltre, mancato adempimento dell’articolo 64, comma 1, lettera d):
“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.
Tale inadempienza è punita dall’articolo 68, comma 1, lettera b) con con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
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POSSIBILITA’ DEL LAVORATORE DI SPORGERE DENUNCIA SULLA INADEMPIENZA DELLA NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, cioè la tutela dei diritti dei lavoratori in tal senso, è imposta da un punto di vista legislativo come obblighi a carico delle figure aziendali che sono investite da precise responsabilità in tal senso (datore di lavoro, dirigenti, medico competente, preposti, lavoratori).
La normativa di riferimento è, come è noto, sostanzialmente il D.Lgs. 81/08 (“Testo Unico sulla sicurezza”) che definisci nelle sue varie parti (Titoli) precisi obblighi sanzionabili penalmente. Ciò significa che il mancato adempimento di uno di questi obblighi costituisce reato penale, di cui vi è la possibilità di fare denuncia o agli Organi di Vigilanza, oppure anche direttamente al Procuratore della Repubblica e per il quale gli Organi di Vigilanza possono comminare prescrizioni (per eliminare le inadempienze) e sanzioni (essenzialmente di natura economica).
I lavoratori hanno il diritto che tali obblighi vengano puntualmente rispettati. Purtroppo nella maggior parte dei casi datore di lavoro e dirigenti si guardano bene dal farlo, sostanzialmente per motivi di natura economica (investimenti in impianti e attrezzature, DPI, formazione, procedure che rallentano la produzione, ecc.) e quindi in nome del proprio profitto.
E’ ancora del tutto attuale quello che disse a suo tempo Karl Marx, cioè che “Al padrone non interessa nulla della vita e della salute dell’operaio, se non ci sono le leggi che glielo impongono”.
In realtà le leggi ci sono, il problema è farle rispettare.
Vediamo come occorre procedere.
Nel seguito si farà sempre riferimento al ruolo e alle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, eletti dai lavoratori secondo quanto stabilito dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/08. Ovviamente dove i RLS non siano stati eletti dai lavoratori, le loro attribuzioni possono essere svolte dal RLST (RLS territoriale) ai sensi dell’articolo 48 del medesimo Decreto.
Inoltre, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, cioè per quanto riguarda la verifica del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, secondo l’articolo 13 di tale Decreto, gli Organi di Vigilanza sono l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in generale e, solo per quanto di specifica competenza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel seguito si farà riferimento al caso dell’ASL (che è il più frequente).
Primo passo da intraprendere è la richiesta formale da parte dei RLS al datore di lavoro o ai dirigenti dell’adempimento degli obblighi che risultano non essere stati ottemperati.
Per meglio evidenziare la formalità della richiesta, è consigliabile inviare la richiesta stessa mediante Raccomandata RR, in modo che ne rimanga una prova ufficiale per eventuali usi futuri.
Nella richiesta occorre mettere in evidenza che le rivendicazioni come RLS sono legittimate dall’articolo 50 del D.Lgs. 81/08, che dispone che il RLS:
Non ricevendo nessuna risposta e, in ogni caso, se le problematiche che sono state rilevate non vengono risolte, occorre segnalarle informalmente all’Organo di Vigilanza competente per territorio, con richiesta di intervento per quanto di loro competenza.
Un primo passo informale è consigliabile, ma non indispensabile. Dipende dal tipo di rapporti che i RLS hanno con gli Organi di Vigilanza.
In caso di mancato intervento da parte dell’ASL a seguito di richiesta informale, è necessario fare segnalazione di reato alla ASL stessa in maniera formale (con raccomandata RR), segnalando il più puntualmente possibile le inadempienze rilevate e se possibile gli articoli del D.Lgs.81/08 riportanti gli “Obblighi per il datore di lavoro o i dirigenti” che non sono stati rispettati.
Sarebbe preferibile che la lettera di denuncia sia sottoscritta dal RLS che, secondo l’articolo 50 del D.Lgs.81/08 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In ogni caso la denuncia di reato relativa a ogni inadempienza al Testo Unico può essere fatta da chiunque (anche da un singolo lavoratore), ai sensi dell’articolo 333 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia: la denuncia deve essere presentata oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Se ci sono dei ragionevoli dubbi sull’intervento da parte della ASL a seguito di richiesta formale, occorre inviare la Raccomandata RR di denuncia di reato non solo alla ASL, ma anche al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di competenza, che ha il compito di verificare il corretto operato degli ispettori ASL.
Va osservato che gli ispettori ASL sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Infatti il D.Lgs.758/94 definisce come “Organi di Vigilanza” relativamente ai reati relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro il personale ispettivo di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A sua volta l’articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 stabilisce che spetta al Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi di ciascuna Unità (oggi Azienda) Sanitaria Locale assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, cioè di ispettore, in relazione alle funzioni esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
In quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli ispettori ASL ai quali è stato formalmente comunicato il reato devono intervenire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 55 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale.
Essi devono inoltre, se ne ricorra il caso, impartire al datore di lavoro la prescrizione per l’adempimento dell’obbligo, secondo la procedura fissata dal D.Lgs.758/94.
Ciò significa che l’ispettore ASL deve prescrivere gli interventi tecnici, organizzativi procedurali per far sì che venga rigorosamente rispettato l’obbligo non adempiuto.
Gli ispettori ASL devono poi verificare che la prescrizione sia ottemperata nei tempi impartiti dalla prescrizione stessa, secondo il D.Lgs.758/94.
Pertanto l’Organo di Vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e in caso positivo può ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa l’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Di tutti questi passi l’ASL come Organo di Vigilanza deve dare comunicazione al Pubblico Ministero, come anche disposto dall’articolo 347 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale, una volta acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, deve riferire al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e le attività compiute.
In caso di adempimento e di pagamento della sanzione il reato penale è estinto. In caso contrario (mancato adempimento o mancato pagamento della sanzione) viene avviato dal Pubblico Ministero il procedimento penale.
Se a seguito di denuncia formale, i funzionari ASL non intervengono, commettono a loro volta reato penale, secondo l’articolo 328 del Codice Penale, secondo il quale il Pubblico Ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
In caso di mancato intervento è necessario denunciare il fatto alla Procura della Repubblica (cioè al Pubblico Ministero), allegando la lettera inviata alla ASL corredata della cartolina di RR e segnalando da parte dei funzionari ASL il mancato adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs.758/94 e all’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale sopra citati.
Sempre in caso di mancato intervento è possibile contestualmente inoltrare al Pubblico Ministero la richiesta di intervento da parte della ASL ai sensi del D.Lgs. D.Lgs.758/94, secondo il quale se il Pubblico Ministero riceve notizia di una contravvenzione da privati, ne dà immediata comunicazione all’Organo di Vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
Oltre a questi passi, ovviamente è consigliabile dare ampia pubblicità a tutte le richieste di intervento fatte alla ASL e alla Procura della Repubblica, sia sulla stampa locale o nazionale, sia tramite il web.
Il testo della Legge 833/78 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” è scaricabile, ad esempio, all’indirizzo:
Il testo del D.Lgs. 758/94 “Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è scaricabile, ad esempio, all’indirizzo:
http://www.areadiservizioonline.it/images/d.lgs%20758-94.pdf
Il Codice Penale è scaricabile, ad esempio, all’indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/manifesti/codicepenale.pdf
Il Codice di Procedura Penale è scaricabile, ad esempio, all’indirizzo:
http://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf
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