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Cambiano le regole per chi rientra in Italia da alcuni paesi: le novità su quarantena e vaccini

Postato il 2 Settembre 2021 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

Il 28 agosto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi. Ecco le nuove regole

Mentre in Italia scattano dal 1° settembre nuove regole e obblighi relativi al green pass, cambiano ancora le regole per la quarantena per chi rientra in Italia dall’estero. Non da tutti i Paesi, però.

COSA FARE PRIMA DI PARTIRE

Ricordiamo che tutti coloro che intendono andare all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario.

In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a tampone per l’ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il tampone dia un risultato positivo. In questo caso, è assolutamente vietato viaggiare con mezzi commerciali e scattano le procedure di quarantena previste dal Paese in cui ci si trova.

Queste procedure interessano, con alcune differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, anch’essi sottoposti a quarantena o isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto.

Per questi motivi il Ministero degli Esteri consiglia di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al COVID.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, PROROGA MISURE RESTRITTIVE

Ma cosa c’è di nuovo adesso per chi entra o rientra in Italia? Il 28 agosto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi.

In generale, vengono prorogate fino al 25 ottobre alcune ordinanze già in vigore, e più precisamente:

  • ordinanza 29 aprile 2021, limitatamente all’articolo 1, come integrata dall’ordinanza 6 maggio 2021;
  • ordinanza 14 maggio 2021;
  • ordinanza 29 luglio 2021.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, COSA CAMBIA PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL REGNO UNITO

La novità principale riguarda l’eliminazione della “mini quarantena” di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito, ma non per tutti.

Solo nel caso in cui la persona abbia completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si sia sottoposta a un test Covid che sia risultato negativo.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, COSA CAMBIA PER IL RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI ELENCO D

[nota: l’elenco aggiornato dei paesi dell’elenco D è consultabile sul sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero della Salute]

L’ingresso in Italia è ora consentito anche alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori appartenenti all’elenco D dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021 ma solo se ci sono contemporaneamente tutte queste condizioni:

  • presentazione del green pass al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli
  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo)
  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale su smartphone o in copia cartacea stampat (qui cos’è e come funziona).
  • In caso di mancata presentazione di queste certificazioni è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, COSA CAMBIA PER IL RIENTRO IN ITALIA DA USA, CANADA, GIAPPONE

Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in Usa, Canada e Giappone, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, COSA CAMBIA PER IL RIENTRO IN ITALIA DA INDIA, BANGLADESH O SRI LANKA

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono anche consentiti alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da Covid e che si trovino in una delle seguenti categorie: 

  • soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
  • soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza;
  • soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

L’ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e territori di questi soggetti è sottoposto alla seguente disciplina: 

  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale su smartphone o in copia cartacea stampata;
  • presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
  • sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;
  • obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento;
  • Potrà essere comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute, l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità;

a condizione che non insorgano sintomi Covid e fermi restando gli obblighi di compilazione del Passenger Locator Form, queste regole non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci.

Per loro resta fermo l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

ORDINANZA SPERANZA 28 AGOSTO, COSA CAMBIA PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL BRASILE

L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, a condizione che non manifestino sintomi, sono consentiti a coloro che facciano ingresso, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza anagrafica, per motivi di studi

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