November 24, 2024
Ricevo da un medico (veramente) competente e diffondo.
Marco Spezia
Buon giorno a tutti,
benché la legge 116 del 4 agosto 2021 (in allegato) sia destinata prevalentemente alla pubblica amministrazione e alle scuole, l’articolo 3 introduce una novità importante valida per tutti.
Articolo 3 “Modifiche alla legge 120 del 3 aprile 2001”.
Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni […] il comma 1, dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
Si applica l’articolo 54 del Codice Penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare”.
L’articolo 54 “stato di necessità” del Codice Penale recita:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il rischio di conseguenze penali in caso di lesioni seguenti a rianimazioni è una dei motivi per cui molti dipendenti rifiutano la designazione ad addetti al Primo Soccorso.
Questa legge cancella tale rischio.
La legge in allegato
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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