Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Decereto-Legge 21 Ottobre 2021 n. 146: reale intervento su salute e sicurezza sul lavoro?

Postato il 28 Ottobre 2021 | in Sicurezza sul lavoro | da

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (da convertire entro 60 giorni in Legge) (in allegato), che con l’articolo 13 “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, si pone l’obbiettivo (???) di incrementare la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tale articolo, oltre ad alcune misure del tutto formali e non sostanziali, modifica in parte l’articolo 13 del D.Lgs. 81/08 “Vigilanza” e soprattutto sostituisce integralmente l’articolo 14 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del medesimo Decreto.

Dopo un grande can-can mediatico da parte di governo, partiti e sindacati vari, ovviamente, non ci si poteva aspettare niente di più. Le modifiche introdotte al disposto originale, anche se positive, mi sembrano estremamente limitate e del tutto teoriche.

Occorrerà poi verificare se poi verranno, di fatto, applicate, anche perché dalla pubblicazione del Decreto-Legge e dalla sua conversione in Legge e alla sua piena attuazione, passerà tanta acqua sotto i ponti…

Rimane il problema principale (solo in parte risolto, vedi dopo) della mancanza di un numero adeguato di ispettori per il controllo delle irregolarità e, in generale delle pene, del tutto irrisorie per costringere i padroni a rispettare di fatto la normativa di salute e sicurezza. Resta poi del tutto invariata la legislazione relativa alla lunghezza degli iter giudiziari, che portano spesso e volentieri alla prescrizione dei reati penali, in caso di omicidio o lesioni colpose.

Mi sembrano quindi, tanti discorsi e pochi fatti, come al solito…

Marco Spezia

LE NOVITA’

Le novità principali a seguito della modifica del testo del D.Lgs. 81/08, da parte del Decreto-Legge sono:

  • tra gli organismi di vigilanza sulle non ottemperanze alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle Aziende Sanitarie Locali è aggiunto anche l’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in caso di lavoro irregolare scatta a partire dal 10% dei lavoratori non in regola (non più dl 20%);
  • all’allegato I del D.Lgs. 81/08 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale (a prescindere dal numero di lavoratori in regola) vengono aggiunte la mancata ottemperanza all’obbligo di addestramento dei lavoratori e l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • la sospensione dell’attività non necessita di reiterazione (come era prima), ma scatta dal primo accertamento;
  • unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante l’attività;
  • l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui sopra tramite il proprio personale ispettivo non solo nell’immediatezza degli accertamenti effettuati, ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Gli allegati:

Allegato I D.Lgs. 81 08 modificato

Decreto Legge 146 21 ottobre 21

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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