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Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?

Postato il 17 Novembre 2021 | in Sicurezza sul lavoro | da

Il D.M. 02/09/21, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda anche la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza: temi trattati nell’articolo 2, nell’allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell’allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” del Decreto.

Una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

D.M. 02/09/21: GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

L’articolo 2, comma 2 del Decreto indica che il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 2 stesso:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 151/11

Nel piano di emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

D.M. 02/09/21: LA PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA E LE ESERCITAZIONI

Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell’allegato I in relazione alla preparazione all’emergenza.

Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerenti le procedure di esodo e di primo intervento.

In particolare, nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • la percorrenza delle vie d’esodo;
  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
  • l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Inoltre, il datore di lavoro, che deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:

  • adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
  • modifiche sostanziali al sistema di esodo.

D.M. 02/09/21: I CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

Veniamo, infine, all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del D.M. 02/09/21.

Al punto 2.1 si indica che in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Decreto (vedi sopra), il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Inoltre, il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Il piano deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

Il punto 2.2 si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.

Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

E tale piano deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

Infine, il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

  • le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
  • l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  • l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  • l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
  • l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
  • l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
  • i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Si sottolinea poi che per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

Marco Spezia

Gli allegati:

D,M. 01 09 21 (manutenzione presìdi antincendio)

D,M. 02 09 21 (piano di emergenza)

Tratto dalla Mailing list Sicurezza sul Lavoro

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