December 26, 2024
Il D.M. 02/09/21, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda anche la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza: temi trattati nell’articolo 2, nell’allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell’allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” del Decreto.
Una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
D.M. 02/09/21: GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO
L’articolo 2, comma 2 del Decreto indica che il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 2 stesso:
Nel piano di emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.
D.M. 02/09/21: LA PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA E LE ESERCITAZIONI
Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell’allegato I in relazione alla preparazione all’emergenza.
Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerenti le procedure di esodo e di primo intervento.
In particolare, nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
Inoltre, il datore di lavoro, che deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
D.M. 02/09/21: I CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
Veniamo, infine, all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del D.M. 02/09/21.
Al punto 2.1 si indica che in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Decreto (vedi sopra), il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
Inoltre, il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Il piano deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.
Il punto 2.2 si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.
Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
E tale piano deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
Infine, il piano di emergenza deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
Si sottolinea poi che per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.
Marco Spezia
Gli allegati:
D,M. 01 09 21 (manutenzione presìdi antincendio)
D,M. 02 09 21 (piano di emergenza)
Tratto dalla Mailing list Sicurezza sul Lavoro
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