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Novità importanti sulle misure di contenimento da COVID-19

Postato il 16 Febbraio 2022 | in Italia, Scenari Politico-Sociali, Sicurezza sul lavoro | da

Ricevo dal solito medico veramente competente e diffondo, per cercare di fare un po’ di chiarezza sulle nuove novità legislative relative al contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

In allegato i relativi provvedimenti.

Marco Spezia

 

NOVITA’ IMPORTANTI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DA COVID-19

 

Buonasera a tutti.

 

Il 4 Febbraio è stata una giornata importante: è iniziato un “ammorbidimento” delle restrizioni COVID-correlate, che avrà un impatto semplificativo nella gestione delle risorse aziendali

 

DECRETO-LEGGE 5 DEL 04/02/02

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 5/22, in vigore da oggi, che prevede, tra l’altro:

  • la certificazione verde COVID-19 ottenuta con completamento del ciclo vaccinale e richiamo (“Booster”), ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione;
  • a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • le disposizioni sull’auto sorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

 

CIRCOLARE DEL 04/02/22 DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

E’ stata resa disponibile la Circolare del 04/02/22 del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS Cov-2” in vigore da oggi, che regolamenta, riducendo in alcuni casi, la durata della quarantena; di seguito la sintesi delle novità:

Le indicazioni alla misura di quarantena per la coloro che abbiano avuto contatti stretti ad alto rischio, ma che risultino asintomatici, sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato.

Per i soggetti:

  • non vaccinati,

oppure che:

  • non abbiano completato il ciclo vaccinale primario,

oppure che:

  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,

E per i soggetti:

  • che abbiano completato il ciclo vaccinale primario,

oppure che:

  • siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i soggetti che:

  • abbiano ricevuto la dose booster;

oppure che:

  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

oppure che:

  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

oppure che:

  • siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

CIRCOLARE DEL 05/02/22 DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

E’ stata resa disponibile la Circolare del 05/02/22 del Ministero della Salute che prolunga per due settimane la durata della zone gialle/arancioni, con un unico cambio di colore, che spetta alla regione Marche che passa in arancione.

 

In allegato:

Circolare Ministero della Salute 04 02 22

Circolare Ministero della Salute 05 02 22

Decreto Legge 5 04 02 22

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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