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Circolare INL sugli obblighi di formazione in mancanza della emanazione dell’accordo Stato-Regioni previsto per il 30 Giugno

Postato il 4 Luglio 2022 | in Sicurezza sul lavoro | da

Come da precedenti mie mail, ricordo che il D.Lgs. 81/08 è stato modificato dal Decreto-Legge 146/2021, prevendo, tra l’altro, la modifica di alcuni obblighi relativi ai corsi di formazione:

  • obbligo di formazione per il datore di lavoro;
  • aggiornamento della formazione per i preposti da eseguire con frequenza biennale e con modalità in presenza.

Per definire le modalità di erogazione dei corsi di formazione e di quelli di aggiornamento di cui sopra, l’articolo 37, comma 2 era stato modificato aggiungendo il periodo “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli Accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

Visto che come era prevedibile (…), l’Accordo Stato Regioni sulla formazione previsto entro il 30 giugno non è stato ancora né discusso e tanto meno emanato, riporto in allegato, per ulteriori interpretazioni, la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2022.

Riassumendo (vedi sotto per dettagli):

  • la formazione per il datore di lavoro diventerà obbligatorio solo quando l’Accordo previsto per il 30 giugno, verrà emanato (si parla di settembre);
  • le nuove modalità di erogazione per i preposti (frequenza biennale e in presenza) diventeranno obbligatorie solo quando l’Accordo di cui sopra verrà emanato;
  • tutti gli altri obblighi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori rimangono comunque obbligatori e dovranno essere declinati secondo le modalità di cui al vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 (cioè come avviene attualmente.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco Spezia

 

Estratto della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro 01/2022

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’Accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’Accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Pertanto. la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto Accordo.

[…]

In assenza del nuovo Accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal Decreto-Legge 146/2021”.

[…]

Come già chiarito, [tutti] gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (Capo 3 “Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”)”.

In allegato la circolare INL

Circolare INL 01 22

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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