Ancora a proposito del Decreto Ministeriale del 01/09/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”. che entrerà in vigore il 25/09/22, riporto a seguire gli obblighi a carico del datore di lavoro di ogni tipologia di aziende.
Non riporto quelli relativi al datore di lavoro delle ditte appaltate per le attività di controllo e manutenzione di cui tratterò appena possibile
Come solito vi prego di leggere attentamente e di diffondere.
Marco Spezia
Il Decreto Ministeriale del 01/09/21 (dettagli a seguire) definisce in maniera chiara quali sia la differenza tra:
- “manutenzione”: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stati presìdi antincendio;
- “tecnico manutentore qualificato”: persona fisica in possesso dei requisiti riportati in allegato al Decreto;
- “qualifica”: risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di enti qualificati del tecnico manutentore qualificato, secondo i criteri in allegato al Decreto;
- “controllo periodico”: insieme di operazioni da effettuarsi dal tecnico manutentore qualificato per verificare la completa e corretta funzionalità dei presìdi;
- “sorveglianza”: insieme di controlli visivi atti a verificare che presìdi antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti”.
Per presìdi antincendio si devono intendere estintori, idranti, naspi, sistemi di rilevazione e allarme antincendio, ecc.
Il datore di lavoro e il proprietario dei luoghi di lavoro devono definire contrattualmente a chi spetta l’obbligo di appaltare la ditta qualificata per eseguire il controllo e la manutenzione dei presìdi antincendio, da parte del tecnico manutentore qualificato come sopra definito.
L’appaltante deve verificare, mediante documentazione formale, che la ditta di manutenzione e il suo tecnico manutentore qualificato a cui è affidato il controllo e la manutenzione dei presìdi posseggano i requisiti definiti in dettaglio in allegato al Decreto.
Il tecnico manutentore qualificato deve eseguire, sotto la propria responsabilità, le attività di controllo e manutenzione, mediante le norme tecniche applicabili.
Il datore di lavoro non può affidare tali attività a propri dipendenti o a ditte appaltate che non possiedano i requisiti indicati dal Decreto.
Il datore di lavoro ha invece l’obbligo di fare annotare formalmente su “registro dei controlli” (cosiddetto Registro Antincendio) i controlli periodici e la manutenzione dei presìdi, accompagnandoli dai rapporti di lavoro del tecnico manutentore qualificato e di verificare che tali controlli e manutenzione avvengano alle scadenze indicate da norme tecniche.
Il datore di lavoro deve poi attuare, tramite una sorveglianza periodica a vista su tutti i presìdi ubicati in tutti i luoghi di lavoro e pertinenze della sua azienda, mediante “idonee liste di controllo”.
Mancando indicazioni normative, ritengo che l’attività di sorveglianza sia eseguita mensilmente.
E’ preferibile che tale controllo sia affidato agli addetti appartenenti al servizio interno di gestione dell’emergenza antincendio
Marco Spezia
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Ministeriale 01/09/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”
Articolo 1 “Definizioni”
Ai fini del presente decreto si definiscono:
- a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Punto 1 “Manutenzione e controllo periodico”
Manutenzione e controllo periodico
- Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
- La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
Punto 2 “Sorveglianza”
- Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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