December 26, 2024
Si tratta di una rilevante novità dal momento che la titolarità principale della vigilanza in materia era stata affidata dalla Legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 1978 ai servizi ispettivi delle ASL. La stessa Legge attribuiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una competenza limitata a determinate materie e solo in epoca più recente a settori sensibili come l’edilizia.
A rendere quest’ultima modifica più efficace è intervenuta la Conferenza Stato Regioni con l’ufficializzazione nel luglio scorso dell’ accordo con cui sono stati fissati i criteri di coordinamento delle ispezioni tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel documento Stato-Regioni, tra l’altro si individuano obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza. Il tutto anche con il proficuo coinvolgimento di Regioni, Ispettorato e Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro chiamate a declinare su base locale le indicazioni operative.
In particolare si indica che in ragione della necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, le circolari, contenenti indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni.
L’accordo individua e definisce tre tipologie di intervento:
Riguardo poi agli aspetti formativi il documento indica che “alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorsi formativi idonei e appropriati che tenga conto di modifiche normative; procedure operative; protocolli e linee guida nazionali e regionali; circolari INL, etc”. E il percorso formativo “potrebbe essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto. L’obiettivo del percorso formativo è fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità”. Infine accanto al percorso formativo “deve strutturarsi un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia sia delle attività di vigilanza”.
Fonte : Conferenza Stato – Regioni
Allegato:
Accordo_Stato_Regioni_su_competenze_Vigilanza_ex_Art._13_D.Lgs.81-08_CSR_n.142_del_27-luglio-2022
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