Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Accordo Stato Regioni su coordinamento vigilanza tra ASL e ITL

Postato il 30 Novembre 2022 | in Sicurezza sul lavoro, Sindacato | da
Vi giro questo importante documento, circolato poco, approvato già a luglio 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni (CSR), che riguarda l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro.
Come sapete dopo la modifica dell’art. 13 del TU 81, la competenza in materia di salute e sicurezza è attribuita oltre che alle ASL anche dall’Ispettorato del Lavoro.
Al di la delle valutazioni di merito sulla bontà questa modifica all’assetto istituzionale dei poteri di vigilanza, di sicuro si rendeva necessario un intervento per il coordinamento dell’attività delle ASL e dell’ITL.
Qui sotto una sintesi e in allegato il testo completo dell’Accordo.
Secondo me è importante la sua conoscenza per tutti coloro che si occupano di questa materia.
Ciao
Dante
——-
La modifica all’art. 13 del TU 81-08 ha previsto rilevanti novità per quanto concerne l’attività ispettiva, la sospensione dell’attività imprenditoriale e l’inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza.
Il Legislatore ha inteso riattribuire anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la competenza in materia di vigilanza, accanto alle Asl. 

Si tratta di una rilevante novità dal momento che la titolarità principale della vigilanza in materia era stata affidata dalla Legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del 1978 ai servizi ispettivi delle ASL. La stessa Legge attribuiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una competenza limitata a determinate materie e solo in epoca più recente a settori sensibili come l’edilizia. 

A rendere quest’ultima modifica più efficace è intervenuta la Conferenza Stato Regioni con l’ufficializzazione nel luglio scorso dell’ accordo con cui sono stati fissati i criteri di coordinamento delle ispezioni tra Aziende Sanitarie Locali e Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Nel documento Stato-Regioni, tra l’altro si individuano obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza. Il tutto anche con il proficuo coinvolgimento di Regioni, Ispettorato e Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della Sicurezza e salute sul lavoro chiamate a declinare su base locale le indicazioni operative. 

In particolare si indica che in ragione della necessaria visione unitaria degli accertamenti di vigilanza sulla salute e sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, le circolari, contenenti indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall’Ispettorato e dalle Regioni. 

L’accordo individua e definisce tre tipologie di intervento:

  • vigilanza integrata: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;
  • vigilanza coordinata: la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti. La registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologiche rappresenta strumento privilegiato della vigilanza coordinata;
  • vigilanza congiunta: la vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL. Il ricorso a questa modalità è da intendersi residuale giacché in contrasto con la logica della legge n. 215/2021 di potenziamento della vigilanza mediante l’incremento dei numeri dei controlli ad opera di un secondo Ente. Pertanto, potrà essere effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’organismo di coordinamento territoriale. Peraltro, la vigilanza congiunta implica in sé criticità nell’occasione in cui siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.

Riguardo poi agli aspetti formativi il documento indica che “alla luce di un approccio onnicomprensivo della tematica, al fine di armonizzare le procedure e l’operatività delle due principali istituzioni chiamate a svolgere attività di vigilanza (ASL e INL) il Ministero della salute intende promuovere e strutturare un percorsi formativi idonei e appropriati che tenga conto di modifiche normative; procedure operative; protocolli e linee guida nazionali e regionali; circolari INL, etc”. E il percorso formativo “potrebbe essere diversificato rispetto ai differenti target: ruoli apicali delle strutture, ispettori, professionalità tecniche e amministrative di supporto. L’obiettivo del percorso formativo è fornire a tutti gli attori coinvolti un minimo bagaglio comune di conoscenze con eventuale approfondimento tematico a seconda della specifica professionalità”. Infine accanto al percorso formativo “deve strutturarsi un percorso di monitoraggio sia delle attività di formazione per valutarne l’efficacia sia delle attività di vigilanza”.

Fonte : Conferenza Stato – Regioni

Allegato:

Accordo_Stato_Regioni_su_competenze_Vigilanza_ex_Art._13_D.Lgs.81-08_CSR_n.142_del_27-luglio-2022

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