November 24, 2024
Riporto in allegato una importante Sentenza della Conte di Cassazione Penale sull’obbligo da parte del Datore di Lavoro di considerare, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, valutare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti nei luoghi di lavoro, anche quelli cosiddetti “occulti”, partendo dal presupposto sancito dall’articolo 28, comma 1 che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,”
Marco Spezia
La Cassazione Penale afferma che, “in caso di mancata valutazione di un rischio all’interno del DVR, né il cosiddetto fattore occulto, né la condotta colposa del lavoratore sono sufficienti per interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l’infortunio”.
Il caso riguarda la condanna dell’Amministratore Unico della società per il reato di lesioni personali gravi in offesa di un suo dipendente vittima di un infortunio sul lavoro, stante la mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR.
La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, rileva che il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda.
All’esito di ciò il datore deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 81/08, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tale modifica deve essere resa nota ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In particolare, la sentenza rileva che “È stato escluso che il ‘fattore occulto’, consistente nell’errata legatura del pacco di travi da parte del fornitore, e la condotta colposa del lavoratore, pur inseritisi nella seriazione causale dell’evento, abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento. Tanto il fattore occulto quanto la condotta del lavoratore, a giudizio della Corte territoriale, non hanno difatti attivato un rischio eccentrico rispetto a quello che era nella specie chiamato a governare il datore di lavoro; evento che, peraltro, è stato ritenuto concretizzazione del rischio non considerato nel DVR”.
23 05 20 Sentenza rischio occulto
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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