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Obblighi e modalità dell’addestramento su salute e sicurezza

Postato il 6 Marzo 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

I requisiti di conformita’ all’artICOLO 37 del D.LGS. 81/08, come modificato dalle legge 215 del 17/12/21

In occasione di numerosi sopralluoghi che ho effettuato presso aziende di cui sono il RSPP e/o il delegato a salute e sicurezza sul lavoro ho riscontrato che, per quanto concerne le attività di addestramento, spesso non vi è nessuna evidenza del rispetto di quanto previsto dalla Legge 215 del 17/12/21 che ha modificato sostanzialmente l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Tali modifiche hanno specificato fra l’altro, che l’addestramento consiste “nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza” e che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

La successiva circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’INL (in allegato) ha poi ribadito che i contenuti dell’addestramento come individuati dall’articolo 37 come sopra modificato sono obbligatori e già applicabili per le attività svolte a partire dal 21/12/21 e che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza quindi anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina.

Rammento inoltre che la “mancata formazione ed addestramento” costituisce una delle violazioni per cui è prevista l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 81/08).

A seguito di quanto sopra occorre effettuare/completare/formalizzare le attività di addestramento, qualora non registrate secondo le modalità indicate dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08, ovverosia rispettando questi requisiti:

  • devono essere effettuate in caso di nuova assunzione (o utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro), di trasferimento o cambiamento di mansioni, di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose;
  • devono essere effettuate da persona esperta;
  • devono essere effettuate sul luogo di lavoro;
  • devono comprendere prove pratiche relativamente alle attrezzature/macchine/ impianti/sostanze (anche in relazione dei dispositivi di protezione individuale);
  • devono comprendere esercitazioni applicate per le procedure di lavoro in sicurezza
  • devono essere registrate in apposito registro (anche informatizzato)

Occorre inoltre registrare gli interventi di addestramento di cui sopra in modo da dare evidenza di tutti i soprariportati requisiti.

Infine, qualora l’addestramento sia effettuato da società di formazione terze, occorre accertarsi che gli attestati rilasciati dalle medesime siano conformi a quanto sopra indicato.

Marco Spezia

In allegato la Circolare INL sugli obblighi formativi del 2022

25 02 14 Circolare INL obblighi formativi

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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