Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Utilizzo di scale e sgabelli portatili

Postato il 17 Marzo 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

Riporto, a seguito di due sentenze della Corte di cassazione, alcune informazioni relative all’utilizzo sul lavoro (ma anche in ambito domestico) di scale o sgabelli portatili.

Marco Spezia

 

Allegati

25 03 01 Modulo di controllo scale portatili

25 03 01 Regole scale portatili

 

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La sentenza della Corte di Cassazione Penale 30169 del 12/07/23, ricorda che la prevenzione del rischio di caduta dall’alto sussiste non solo nei lavori cosiddetti “in quota” (ovverosia quelli durante i quali i lavoratori possono essere esposti al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile) ma anche nei lavori svolti sotto tale quota, come nel caso dell’infortunio per caduta da un piano di lavoro sopraelevato, collocato a meno di due metri da terra.

La Corte di cassazione afferma che “è necessario predisporre, a protezione dalla caduta dall’alto, barriere o altre difese equivalenti e ciò in adempimento al punto 1.7.3. dell’allegato IV del D.lgs. 81/08, cioè che il piano ove il lavoratore è collocato non è da considerarsi piano di caricamento, che non richiede protezioni, ma un vero e proprio piano di lavoro, che, benché collocato ad altezza inferiore a due metri, rende necessaria la predisposizione di barriere o di altre cautele; e ciò, come indicato dai Giudici di merito, in applicazione della regola cautelare indicata al punto 1.7.3. dell’allegato IV al D.lgs. 81/08”.

La sentenza della Corte di cassazione Penale Sezione IV, n. 43987/2013 rilegge in modo più cautelativo la definizione di lavoro in altezza e afferma che “l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’articolo 122 del D.Lgs. 81/08, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore”.

Queste due innovative Sentenze permettono di introdurre un tema spesso trascurato.

 

LA CADUTA DA SCALETTE PORTATILI

Le statistiche INAIL ci ricordano che gli infortuni per caduta da scale portatili rappresentano il 13,3% degli infortuni per caduta e corrispondono al 4,3% degli infortuni totali.

Le conseguenze di tali infortuni possono essere gravissime, ricordiamo solo due eventi in ambiente non industriale o di cantiere.

Il primo riguarda una ferita da taglio, a seguito dell’utilizzo di una scaletta.

È stata trovata morta nel municipio di Zandobbio una impiegata di 59 anni: sul corpo una ferita da taglio, accanto al corpo una scaletta e un paio di forbici. Inizialmente si era pensato a un’aggressione in ufficio; invece, l’impiegata era salita su una scala portatile con le forbici in mano e cadendo si era trafitta. Era andata in archivio da sola e aveva chiuso dietro di sé la porta […], di conseguenza nessuno dei colleghi si era accorto di nulla, e di conseguenza non era stata soccorsa ed era deceduta”.

Il secondo caso riguarda una lavoratrice caduta in casa da una scaletta portatile su cui era salita per cambiare le tende: la caduta l’ha resa tetraplegica in via definitiva.

Giova ricordare che non si cade da una scaletta portatile a norma, senza difetti di manutenzione, se l’utilizzatore non si sposta lateralmente sbilanciando il baricentro del peso fuori dalla scala. È necessario quindi fornire l’informazione di verificare la integrità della scala prima di usarla e di rispettare alcune elementari regole di prevenzione è fondamentale per prevenire il rischio di caduta.

A tale proposito è stata preparata e diffusa un’istruzione specifica (vedi file “25 03 01 Regole scale portatili.pdf” in allegato) per l’utilizzo in sicurezza per le diverse tipologie di scale portatili a uso industriale o casalingo (ad esempio scale ad appoggio, scale doppie, scale trasformabili, ecc.), in considerazione del vasto uso di scale e sgabelli portatili anche in attività di ufficio o nel proprio domicilio.

 

COSE DA FARE

A seguito delle Sentenze di cui sopra, il Datore di Lavoro, come misure di prevenzione e protezione relative alla caduta di caduta da scale portili deve:

  • censire e identificare le scale portatili presenti in azienda individuandone la norma tecnica di riferimento (norme della serie UNI EN 131 per scalette portatili, norma UNI EN 14183 per gli sgabelli a gradini);
  • diffondere l’istruzione specifica a tutti i lavoratori che utilizzano, anche occasionalmente, tali attrezzature e, qualora non abbiano già provveduto, effettuare formazione/addestramento specifica sulla prevenzione dei rischi durante l’uso delle stesse;
  • segnalare al medico competente i lavoratori che utilizzano anche occasionalmente scale portatili per ottenere l’idoneità a lavoro in altezza;
  • nel caso che l’utilizzo avvenga in locali isolati prediligere l’accesso almeno con due lavoratori per poter gestire eventuali emergenze;
  • effettuare periodicamente controlli visivi sulla efficienza delle scale portatili, (vedi allegato), in quanto le scale portatili sono attrezzature di lavoro ex articolo 70 del D.Lgs. 81/08;
  • mantenere in condizioni ottimali tramite controlli ed eventuale manutenzione ex articolo 71 del D.Lgs. 81/08 (vedi file “25 03 01 Modulo di controllo scale portatili.pdf” in allegato);
  • rottamare scale portatili prive di etichetta e in condizioni di manutenzione non sanabili.

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul lavoro

   Invia l'articolo in formato PDF   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi

Tag Cloud