December 21, 2024
L’articolo 32 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.
Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.
Duvri
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività
È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni.
Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza.
In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.
Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Formazione e aggiornamento
Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni
Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche
È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.
Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI
Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo
Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
Denuncia infortuni
Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.
La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.
http://www.dplmodena.it/leggi/98-2013%20Legge%20di%20conversione%20del%20DL69-2013.
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