November 30, 2024
Volevamo sollecitare un ulteriore chiarimento in merito a quanto già scritto dallo studio legale Cobas in merito al demansionamento nel settore igiene ambientale.
Il parere è leggibile sul nostro sito
http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2013/11/MANSIONI.pdf
Il parere esaustivo merita tuttavia una semplificazione che permetta anche al singolo lavoratore di capire la questione.
Riassumo in estrema sintesi
nell’igiene ambientale con l’avvento del porta a porta molti autisti sono di fatto in un limbo, ossia non ci saranno più tanti compattatori per consentire loro di esercitare le funzioni per le quali sono stati assunti
le aziende non demansionano i dipendenti ma da qui a breve potranno farlo mettendo i lavoratori di fronte ad una scelta:o accettano il demansionamento o vanno in causa o peggio ancora potrebbero essere licenziati
credo che nel frattempo interverranno accordi sindacali a mettere una pietra sopra un ‘eventuale causa lasciando gli stipendi come sono, togliendo la qualifica di autisti e rivedendo il mansionario dei dipendenti
il personale ci chiede concretamente cosa fare e suggeriamo 3 risposte
Cobas Lavoro Privato\igiene ambientale
La risposta dello studio legale
Condivido quanto hai scritto. Infatti se mediante la riorganizzazione dei servizi l’azienda ha minore possibilità di impiego di conducenti di autocompattatore è ben possibile che si pongano questioni di esubero.
Inoltre rilevo che l’art. 15, comma 14 CCNL Federambiente dispone che
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell’equilibrio del sistema di classificazione unica del personale.
Quindi il CCNL prevede che un coinvolgimento anche delle OOSS Nazionali.
Vero tuttavia che oggi gli accordi aziendali possono derogare al CCNL: si tratta quindi di capire se le RSU e OOSS provinciali confederali, che immagino che anche nel contesto aziendale specifico hanno la maggioranza di RSU, intendano attenersi al meccanismo del CCNL o approfittare dello strumento della contrattazione aziendale baipassando il nazionale.
Per quanto ci riguarda in trattativa aziendale possiamo proporre il mantenimento del IV Livello e relativa retribuzione con possibilità di coinvolgimento di detti lavoratori nel porta a porta (una sorta di mansioni promiscue).
Ribadisco inoltre che occorrerebbe conoscere in dettaglio cosa facessero questi conducenti di autocompattattore prima della riorganizzazione e cosa gli viene richiesto oggi al di là delle sensazioni dei singoli.
Infatti rilevo che in base alle nuove declaratorie del CCNL del 2008 appartengono al III Livello area conduzione il conducente di auto compattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di auto compattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con capacità massima di 360 litri.
Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di auto compattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore – introdotte già a partire dall’ entrata in vigore della presente classificazione sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS stipulanti il presente CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli, nonchè modalità di svolgimento delle mansioni e condizioni di lavoro.
Significo inoltre che il medesimo CCNL dispone che:
Ai dipendenti in forza al 1.5.2008, inquadrati alla data del 30.4.2008, in un livello superiore a quello stabilito dal presente sistema di classificazione unica sono riconosciuti convenzionalmente il livello d’inquadramento e il trattamento retributivo in atto al 30.4.2008, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2,3 e 4 (tali commi non riguardano chi sia di IV Livello)
Nel presupposto di tale riconoscimento convenzionale, i predetti dipendenti svolgono, oltre alle mansioni già rivestite, anche quelle previste dalle nuove disposizioni al presente sistema di classificazione unica.
Saluti.
Sudio Legale Sozzi
Dott. Giacomo Magni
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