Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Amianto – Il nuovo accordo europeo

Postato il 19 Febbraio 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento Europeo su una nuova legge finalizzata a rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto, che tuttora rappresenta uno dei rischi per la salute più pericolosi sul luogo di lavoro.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Questo quanto si evince in proposito nel Comunicato Stampa del 20/07/23.

UN VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE INFERIORE

Nonostante sia vietato nell’UE da quasi vent’anni, l’amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi. Le nuove norme concordate oggi ridurranno inizialmente il valore limite massimo di esposizione a 0,01 fibre di amianto per cm³, il che è dieci volte inferiore all’attuale limite di 0,1 f/cm³.

Dopo un periodo transitorio, al massimo di sei anni, gli Stati membri saranno tenuti ad attuare un nuovo metodo per misurare i livelli di amianto, la microscopia elettronica (EM), che è più sensibile della microscopia a contrasto di fase (PCM) attualmente utilizzata e che consente di misurare le fibre di amianto sottili.

Dopo aver introdotto la microscopia elettronica, gli Stati membri disporranno di due opzioni:

misurare le fibre di amianto sottili, nel qual caso il valore limite massimo di esposizione rimarrà a 0,01 f/cm³

non misurare le fibre di amianto sottili, nel qual caso il valore limite massimo di esposizione sarà ridotto a 0,002 f/cm³.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RAFFORZATE

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. A tal fine possono, ad esempio, ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri.

I lavoratori che sono o possono essere esposti all’amianto devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale e seguire una formazione obbligatoria, in linea con i requisiti minimi di qualità stabiliti nella direttiva.

REGISTRI PUBBLICI

Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto diagnosticate da un medico.

CONTRIBUIRE A SCONFIGGERE IL CANCRO

Le disposizioni concordate oggi contribuiranno a prevenire i casi di tumore professionale, in linea con il Piano Europeo di lotta contro il cancro. Se inalate, le fibre di amianto in sospensione nell’aria possono provocare gravi malattie come il cancro del polmone, i cui primi segni possono manifestarsi dopo molti decenni.

PROSSIME FASI

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno invitati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una delle prossime riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti. Il testo della direttiva sarà quindi sottoposto alla messa a punto giuridico-linguistica prima di essere adottato dai ministri in una delle prossime sessioni del Consiglio. Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica al fine di misurare i livelli di amianto sul luogo di lavoro.

Per tenere il passo con il progresso scientifico e tecnologico, la direttiva sarà regolarmente aggiornata.

CONTESTO

Sebbene sia vietato nell’UE dal 2005, l’amianto è presente negli edifici più vecchi. Costituisce pertanto una minaccia particolare per la salute nel corso della ristrutturazione degli edifici, quando i materiali contenenti amianto sono disturbati e i lavoratori inalano le fibre rilasciate. Ben il 78% dei tumori professionali può essere messo in relazione all’esposizione all’amianto.

Il 28 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta di revisione della legislazione sull’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro nell’ambito di un pacchetto volto a garantire un futuro senza amianto per i cittadini dell’UE.

Marco Spezia

 

Segue il dibattito:

INTERVENTO N. 1

Tutto questo clamore per la nuova direttiva europea sull’amianto non mi convince troppo.

Attualmente i limiti in Italia sono di 20 fibre/litro in MOCF (Microscopia ottica a contrasto di fase) e di 2 ff/l in SEM (microscopia elettronica a scansione).

Il motivo della differenza è che in MOCF si contano tutte le fibre (comprese FAV, polveri, fibre vegetali o chimiche) e in SEM solo quelle d’amianto e c’è una correlazione statistica nei due metodi di conteggio sulla quantità di amianto effettivamente presente anche se in MOCF c’è molta più incertezza. Siccome è molto più facile che in MOCF ci siano false positività (tante fibre ma niente amianto) che non il contrario, le aziende stanno preferendo fare tutte i rilievi in SEM (gli costa un po’ di più, ma non gli blocca l’attività per le false positività). La direttiva ha abolito la possibilità di fare analisi in MOCF, ma non incide per nulla sulla tutela dei lavoratori e va incontro a quello che le imprese stanno già facendo

Hanno messo come limite 0.1 fibre per centrimetro cubo in SEM. Questo significa che il limite posto è di 10 ff/l in SEM, 5 volte maggiore dell’attuale in Italia. Ovviamente seguita a valere il limite attuale (prevale sempre la norma più garantista nel contrasto legislativo tra la normativa nazionale e quella europea). Non capisco però perchè si rivendichi come “ulteriore garanzia per i lavoratori” un limite di esposizione che in Italia è già 5 volte più basso.

Anche la previsione di 1 ff/l per il conteggio in SEM delle fibre di lunghezza tra i 5 e 9 micrometri e di diametro tra 1,6 e 3 micrometri con un rapporto l:d 3:1 è una falsa riduzione: le fibre di queste dimensioni sono quelle che causano il mesotelioma (le fibre più grandi o più piccole non dovrebbero attivare questo specifico tumore). Probabilmente, la percentuale di fibre di amianto “attive” su un campione di fibre rilevate è molto inferiore al 50% (altrimenti avresti molti più casi di mesotelioma) ed anche in questo caso si tratta di un aumento, non di una riduzione della quantità tollerata.

La normativa è europea e immagino che diversi paesi (non Francia e Germania che hanno limiti più restrittivi di quelli italiani) avessero limiti più alti. Ma, per quanto riguarda l’Italia, mi sembra veramente inappropriato celebrare la direttiva europea come una garanzia.

Francesco Fricche

INTERVENTO N. 2

Non condivido del tutto, in paricolare si scambiano i limiti per la restituibilità di locali bonificati ( 2 ff/l in SEM) con i limiti di esposizione per i lavoratori che attualmente sono 0,1 fibre/cmq in SEM (in MOCF sarebbe impossibile valutare un valore del genere).

La modifica riduce di 10 volte questo ultimo limite.

  1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. 2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: a) 0,01 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore

La eliminazione futura delle misurazioni in MOCF a favore delle SEM è più tutelante per i lavoratori in quanto è più specifica e precisa, questo è noto. Non è assolutamente “preferita” dalle aziende se non fosse altro che costa molto di più.

Per quanto concerne le fibre che vengono prese in considerazione per la misurazione la direttiva indica quelle con lunghezza superiore a 5 micron e una larghezza inferiore a 3 micron e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 (mi sfugge da dove provengano gli altri valori che sono riportati nella mail), questi valori sono quelli vigenti che integrano la definizione di “fibre di amianto” con l’elenco dei minerali considerati legalmente “amianto” (come sappiamo ve ne sono alcuni mancanti come l’erionite …). La direttiva include ex novo anche fibre di minore spessore ovvero 0,2 micron (anzichè i 3 micron suddetti) sempre nell’ambito del rapporto lunghezza/larghezza 3:1 ovvero fibre più sottili da includere nel conteggio rispetto al limite di 0,01 ff/cm3.

Se vengono contate fibre che prima non venivano considerate tali ai fini della verifica di un limite di esposizione significa che, in presenza di condizioni espositive ove vi è un numero (ricordo che il limite è numerico su volume e non in peso su volume) di fibre molto sottili sarà più probabile, rispetto a prima, raggiungere il valore limite (che non è un valore di accettabilità o semplicemente di carattere legale, dal nostro punto di vista, ma un valore sostanziale di allarme).

Per il resto rimando a quanto ho già scritto

Novità positive (non sempre eclatanti) nella nuova direttiva sulla protezione dei lavoratori all’amianto

Marco Caldiroli

INTERVENTO N. 3

Attenzione non facciamo confusione: il valore di 0,1 fibre per cm3 (che sono 10 ff/l) si applica (art. 246 81/08) solo alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate” cioè a chi è esposto professionalmente all’amianto.

Per tutti i lavoratori vale il limite (DM 6/9/94) di 2 ff/l in SEM (che non è solo il limite di restituibilità, ma quello di agibilità degli ambienti di lavoro).

Per quanto riguarda le dimensioni delle fibre derivano dal rapporto tra lunghezza minima, diametro massimo e il rapporto 3:1. Se la lunghezza deve essere maggiore di 5 micrometri e il rapporto tra lunghezza e diametro deve essere di 3:1 significa che il diametro minimo deve essere superiore a 1,6.

La Direttiva dice: “7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.”

Messa così significa che io conteggio le fibre con un diametro tra 3 e 1,6 micrometri solo se sono lunghe tra 5 e 9 micrometri ed hanno un rapporto l:d 3:1 e conteggio tutte le fibre con un diametro inferiore ai 0,2 micrometri di qualsiasi lunghezza. L’irrazionalità della previsione normativa mi sembra evidente. Non conosco bene le vicende europee (se fossero italiane non avrei dubbi) ma il mantenimento del limite a 1 ff/l se si conteggiano le fibre con questi criteri irrazionali mi sembra un escamotage per lasciare invariato il limite di 1 ff/l dopo il 2029.

Infine, le analisi in SEM costano più che in MOCF. La differenza è (spannometricamente) di circa 50 euro se l’azienda ha un accordo quadro con la ditta che le effettua, circa 100 euro se non lo ha. Nella mia esperienza la quasi totalità delle richieste delle aziende sono di SEM e le ASL romane chiedono ormai solo le SEM. Trattandosi di una valutazione empirica, non escludo che qualcuno possa avere esperienze diverse. Se troviamo una statistica in giro usciamo dall’empirismo.

Ribadisco la mia perplessità sulla direttiva

Francesco Fricche

INTERVENTO N. 4

Mi correggo da solo: la larghezza minima delle fibre non è 1,6 micrometri, mentre la lunghezza massima è 9 micrometri. Questo significa che, dal 21 dicembre 2029 per rispettare il limite di 1 ff/l, si dovranno contare le fibre di lunghezza tra i 5 e i 9 micrometri di dimensione inferiore a 3 micrometri. La norma è tecnicamente coerente (e io la sera sono troppo stanco), non cambia la mia opinione che sposti poco nelle garanzie.

Francesco Fricche

INTERVENTO N. 5

Confermo : io ho trattato di limiti professionali (da 0,1 a 0,01 f/cm3) in quanto la direttiva parla di quello e non della esposizione generale della popolazione (inclusi lavoratori che operano in edifici in cui vi può essere rilascio di fibre di amianto).

Non si può chiedere a una direttiva di parlare di aspetti diversi per i quali non è stata pensata, il DM 6.09.1994 è una norma esclusivamente italiana in attuazione della normativa di cessazione dell’uso dell’amianto e quindi una valenza diversa (più ampia ma meno specialistica rispetto alla esposizione professionale dei lavoratori).

Marco Caldiroli

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul lavoro

 

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