Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Ancora sul lavoro agile: nota dell’ufficio legale Cobas

Postato il 23 Novembre 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

lavoro_agileIl disegno di legge pone molti interrogativi ed occorrerà vedere quale sarà il testo definitivo.

E’ di tutta evidenza che nessun datore di lavoro fa beneficenza e quindi in nome di una affermata, ma in concreto tutta da verificare, maggiore libertà nei tempi e nei modi della prestazione lavorativa viene nuovamente sacrificato il principio di stabilità dei rapporti di lavoro ma, come giustamente rilevato, anche il principio della equa retribuzione.

Nell’articolo, quando si parla di libertà di recesso, non emerge forse in modo chiaro che tale libertà riguarderebbe soprattutto il rapporto a tempo indeterminato, così almeno ritengo di poter leggere il testo del progetto di legge.

Si potrebbe obiettare che anche nei tipi contrattuali che nell’esperienza giuridica hanno preceduto il lavoro agile, specie il lavoro a domicilio, in assenza di specifica disciplina, fosse normalmente prevista la libertà di recesso, salvo poi doversi puntualizzare che la giurisprudenza aveva riconosciuto l’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti prevista per gli ordinari rapporti di lavoro in azienda ove il rapporto a domicilio fosse caratterizzato dalla continuatività.

Per il lavoro agile sembrerebbe potersi affermare che la relativa disciplina preveda la libertà di recesso, salvo al più preavviso.

La scelta legislativa è assai discutibile anche perché il lavoro agile, la cui disciplina prevista dal disegno di legge richiama esplicitamente le nuove tecnologie, pare assimilabile al telelavoro rispetto al quale, almeno allorchè sia qualificabile come rapporto subordinato, non pare potersi dubitare la applicabilità della disciplina limitativa in materia di licenziamento ( Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 699 depositata il 22 gennaio 2009 (Est. Emili) ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Nella motivazione della decisione il Giudice ha evidenziato la peculiarità del telelavoro, il cui elemento caratterizzante è concordemente individuato nel fatto che la prestazione avviene mediante collegamento informatico-telematico a distanza con l’organizzazione aziendale dell’impresa).

La pretesa maggiore libertà di esecuzione della prestazione, e quindi il preteso giovamento per il lavoratore che avrebbe la possibilità di “gestirsi i tempi di lavoro”, è tutta da dimostrare sia in considerazione delle caratteristiche intrinseche della prestazione richiesta , sia perchè il datore di lavoro attraverso il contratto individuale potrebbe incidere notevolmente sulle modalità di esecuzione con ricaduta quindi anche sui tempi di lavoro.

Infine essendo la prestazione di lavoro effettuata mediante dispositivi informatici di tutta evidenza come in concreto il datore potrà costantemente controllare il lavoratore risultano in ciò agevolato anche dalla riforma dell’art. 4 Statuto Lavoratori

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