November 25, 2024
Denuncia alla Finanza degli ex lavoratori del Panificio Bolognese di Pisa: “Lavoro, senza stipendio per mesi: ex dipendenti denunciano l’azienda”
Una vertenza lunga anni, segnalazioni e denunce cadute nel vuoto, con mesi di stipendi arretrati mai riscossi per un debito totale da 200mila euro. Gli ex dipendenti della ‘Panificio Bolognese’ hanno denunciato l’azienda alla Guardia di Finanza con un esposto datato 24 giugno 2015. Si sono rivolti anche all’Ispettorato del Lavoro. Adesso la questione è giunta sul tavolo dei Cobas di Pisa, che insieme a Francesco Auletta di Ucic-Prc hanno voluto rendere pubblica la vicenda insieme agli stessi lavoratori.
Leggi tutto l’articolo al seguente indirizzo:
Ecco la visura camerale dell’ennesima trasformazione societaria capitale sociale 1 euro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA
– UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE –
VISURA ORDINARIA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Codice fiscale e numero d’iscrizione: 02194520504 del Registro delle Imprese di PISA
data di iscrizione: 13/10/2015
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 13/10/2015
Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo PI-188461
Denominazione: FUTURA BOLOGNESE S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Sede: PISA (PI) VIA GIUSEPPE RAVIZZA 3 CAP 56121
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
ILPANIFICIOBOLOGNESE@LEGALMAIL.IT
Partita IVA: 02194520504
Costituita con atto del 23/09/2015 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo eserc. 31/12/2015
Tipo dell’atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio BOVE ALFONSO
Repertorio num. 527 loc. PISA (PI)
OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO: LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO ALL’INGROSSO ED AL MINUTO DI PANE, PASTICCERIA, PRODOTTI DA FORNO E OGNI E QUALSIASI TIPO DI
PRODUZIONE ALIMENTARE FRESCA, O COMUNQUE CONSERVATA; LA GESTIONE DI NEGOZI PER VENDITA AL MINUTO DI PANE, PASTICCERIA E AFFINI, DI GENERI ALIMENTARI
FRESCHI O COMUNQUE CONSERVATI; LA GESTIONE DI GASTRONOMIA, TAVOLA CALDA, PIZZERIE, PANINOTECHE, ENOTECHE E RISTORANTI IN GENERE; LA SOMMINISTRAZIONE DI RINFRESCHI E PRANZI A DOMICILIO.
IN VIA STRUMENTALE ED AL SOLO ED ESCLUSIVO FINE DI CONSEGUIRE LO SCOPO SOPRA INDICATO, LA SOCIETA’ POTRA’ COMPIERE TUTTE QUELLE OPERAZIONI INDUSTRIALI, FINANZIARIE E COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE LA LEGGE CONSENTA, NONCHE’ ACQUISTARE E CEDERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETARIE E NON, FATTO SALVO IL LIMITE DI CUI ALL’ART. 2361 C.C.. LA SOCIETA’ POTRA’ PRESTARE ALTRESI’ FIDEIUSSIONI ED AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE A GARANZIA ANCHE DI OBBLIGAZIONI DI TERZI. DETTE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DOVRANNO ESSERE SVOLTE NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI BANCARIE VIGENTI E PERTANTO NON POTRANNO ESSERE MAI SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MA CON ISTITUTI BANCARI DI OGNI TIPO AL SOLO FINE DI ASSICURARE ADEGUATI MEZZI FINANZIARI ALLA SOCIETA’.
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO
Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO
Numero amministratori in carica: 1
INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
Poteri da Statuto:
LA SOCIETA’ PUO’ ESSERE AMMINISTRATA, ALTERNATIVAMENTE, SU DECISIONE DEI SOCI
IN SEDE DI NOMINA:
A. DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
B. DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE O PIU’ MEMBRI, SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA;
C. DA DUE O PIU’ AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI, DISGIUNTI O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA.
PER ORGANO AMMINISTRATIVO SI INTENDE L’AMMINISTRATORE UNICO, OPPURE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OPPURE L’INSIEME DI AMMINISTRATORI CUI SIA AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE L’AMMINISTRAZIONE.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.
QUALORA VENGANO NOMINATI DUE O PIU’ AMMINISTRATORI SENZA ALCUNA INDICAZIONE RELATIVA ALLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, SI INTENDE COSTITUITO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
QUALORA IN SEDE DI NOMINA SIA PRECISATO CHE GLI AMMINISTRATORI NOMINATI NON COSTITUISCONO UN CONSIGLIO, MA NULLA SIA DETTO IN ORDINE ALLE MODALITA’
DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA, QUESTI SPETTERANNO DISGIUNTAMENTE A CIASCUN AMMINISTRATORE.
GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER IL TEMPO STABILITO DALL’ASSEMBLEA CHE LI NOMINA, ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, FINO A REVOCA O DIMISSIONI, E SONO RIELEGGIBILI.
L’ORGANO AMMINISTRATIVO E’ TENUTO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI CONCORRENZA PORTATO DALL’ART. 2390 C.C., SALVO AUTORIZZAZIONE ESPRESSA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI, DA RILASCIARE IN SEDE DI NOMINA O SUCCESSIVAMENTE.
AGLI AMMINISTRATORI POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTO UN COMPENSO. TALE COMPENSO DOVRA’ ESSERE DETERMINATO DALL’ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA.
IN ASSENZA DI TALE DECISIONE L’ATTIVITA’ PRESTATA DA CIASCUN AMMINISTRATORE DOVRA’ CONSIDERARSI GRATUITA. AGLI AMMINISTRATORI POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTA ALTRESI’ UNA INDENNITA’ DI FINE MANDATO. AD ESSI SPETTA COMUNQUE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU’ AMMINISTRATORI, I SOCI, CON LA DECISIONE DI NOMINA, STABILISCONO IL NUMERO DEGLI STESSI E LA STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE SE L’AMMINISTRAZIONE SPETTA LORO DISGIUNTAMENTE E/O CONGIUNTAMENTE.
IN CASO DI DECISIONE ADOTTABILE DISGIUNTAMENTE, CIASCUN AMMINISTRATORE PUO’ OPPORSI ALL’OPERAZIONE CHE UN ALTRO AMMINISTRATORE VOGLIA COMPIERE; I SOCI, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE, DECIDONO SULL’OPPOSIZIONE.
NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA’.
IN OGNI CASO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE, NONCHE’ LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE AI SENSI DELL’ART. 2481 C.C., SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
IL CONSIGLIO ELEGGE TRA I SUOI COMPONENTI UN PRESIDENTE, OVE NON VI ABBIANO GIA’ PROVVEDUTO I SOCI IN SEDE DI NOMINA. IL CONSIGLIO PUO’ NOMINARE ANCHE UN VICE-PRESIDENTE CHE SOSTITUISCA IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, NONCHE’ UN SEGRETARIO, QUEST’ULTIMO ANCHE ESTRANEO.
IL CONSIGLIO SI RADUNA SIA NELLA SEDE SOCIALE CHE ALTROVE, PURCHE’ IN ITALIA.
ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PUO’ PROVVEDERE OGNI CONSIGLIERE O, SE NOMINATI, I SINDACI O IL REVISORE CON LETTERA DA SPEDIRSI AL DOMICILIO DI CIASCUN CONSIGLIERE ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELL’ADUNANZA E NEI CASI D’URGENZA CON TELEGRAMMA, TELEFAX, POSTA ELETTRONICA DA SPEDIRSI ALMENO 2 (DUE) GIORNI PRIMA. LA CONVOCAZIONE A MEZZO TELEFAX O A MEZZO POSTA ELETTRONICA POTRA’ AVVENIRE SOLO AL NUMERO DI TELEFAX O ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATI DAI SINGOLI AMMINISTRATORI E RISULTANTI IN UNA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L’INTERVENTO ALLA ADUNANZE DEL CONSIGLIO PUO’ AVVENIRE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA CONSENTITO LORO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE, DI RICEVERE, DI TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI, DI INTERVENIRE ORALMENTE E IN TEMPO REALE SU TUTTI GLI ARGOMENTI.
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE QUALORA SIA STATO NOMINATO O, IN MANCANZA ANCHE DI QUEST’ULTIMO, DAL CONSIGLIERE DESIGNATO DAL CONSIGLIO STESSO.
PER LA VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO OCCORRE LA PRESENZA ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI.
SONO TUTTAVIA VALIDE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANCHE NON CONVOCATE COME SOPRA, QUALORA SIANO PRESENTI TUTTI I COMPONENTI DEL MEDESIMO ORGANO E VI ASSISTA L’ORGANO DI CONTROLLO, OVE ESISTENTE. IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI INTERVENUTI POTRA’ OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO SUI QUALI SI RITENESSE NON SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.
LE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI POSSONO ANCHE ESSERE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO. IN
TAL CASO SI APPLICA, IN QUANTO COMPATIBILE, L’ART. 12 DEL PRESENTE STATUTO.
E’ SEMPRE NECESSARIO IL RISPETTO DEL METODO COLLEGIALE QUALORA NE SIA FATTA RICHIESTA DA UNO O PIU’ AMMINISTRATORI, O DAL SINDACO UNICO O DA UNO O PIU’ COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO’ DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI A UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI E AD UNO O PIU’ AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL’ARTICOLO 2381, COMMA 4, C.C. E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O I DUE O PIU’ AMMINISTRATORI O L’AMMINISTRATORE UNICO SONO INVESTITI DEI PIU’ AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA’, SENZA ECCEZIONI DI SORTA CON FACOLTA’ DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L’ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALLA DECISIONE DEI SOCI. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE POSTE LIMITAZIONI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.
ALL’UOPO POSSONO ESSERE DESIGNATI DIRETTORI, PROCURATORI LEGALI O NEGOZIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI CON LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI. AD ESSI SARANNO CONFERITE LE NECESSARIE PROCURE.
LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA’ E’ ATTRIBUITA SINGOLARMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST’ULTIMO, AL VICE-PRESIDENTE, E A CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATI, OVVERO ALL’AMMINISTRATORE UNICO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO L’AMMINISTRATORE UNICO INOLTRE RAPPRESENTANO LA SOCIETA’ IN GIUDIZIO CON FACOLTA’ DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, E DI NOMINARE ALL’UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.
IN CASO DI NOMINA DI PIU’ AMMINISTRATORI NON COSTITUENTI UN CONSIGLIO, L’AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ SIA DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO SPETTANO SECONDO QUANTO STABILITO IN SEDE DI NOMINA:
– O DISGIUNTAMENTE A CIASCUN AMMINISTRATORE IL QUALE POTRA’ COMPIERE CON FIRMA SINGOLA QUALUNQUE ATTO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
– O DISGIUNTAMENTE A CIASCUN AMMINISTRATORE PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E CONGIUNTAMENTE A TUTTI GLI AMMINISTRATORI PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE;
– O CONGIUNTAMENTE A TUTTI GLI AMMINISTRATORI I QUALI POTRANNO COMPIERE CON FIRMA ABBINATA QUALUNQUE ATTO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE;
– O CONGIUNTAMENTE AD UN NUMERO DI AMMINISTRATORI CHE RAPPRESENTI LA MAGGIORANZA DI QUELLI IN CARICA CON FACOLTA’ DI COMPIERE CON FIRMA TRA LORO CONGIUNTA QUALUNQUE ATTO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL’ATTO DI NOMINA IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1,00
sottoscritto 1,00
versato 1,00
conferimenti in DENARO
Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
ATTIVITA’
– INATTIVA –
Classificazione dichiarata ai fini IVA dell’attività prevalente (informazione di sola natura statistica)
Codice: 10.71.10
Data riferimento: 23/09/2015
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
1) PARDUCCI ALFIO (rappresentante dell’impresa) nato a SAN GIULIANO TERME (PI) il 24/05/1937 codice fiscale: PRDLFA37E24A562F
Domicilio: PISA (PI) VIA HENRY BRACCI TORSI 57 CAP 56121
– AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 23/09/2015
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 13/10/2015
ALL’AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’, SIA DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO.
– SOCIO UNICO nominato con atto del 23/09/2015
Data iscrizione: 13/10/2015
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