Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Approvata dal Parlamento Europeo una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto

Postato il 29 Novembre 2021 | in Sicurezza sul lavoro | da

Ricevo Da Mario Murgia dell’Associazione italiana esposti amianto.e volentieri diffondo.

Marco Spezia

 

Approvata dal Parlamento europeo una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto. La strategia per la rimozione dell’amianto, il riconoscimento delle malattie e i limiti di esposizione professionale.

https://associazioneitalianaespostiamianto.org/risoluzione-parlamento-europeo-sulla-protezione-dei-lavoratori-dall-amianto/

 

19/11/2021

Tiziano Menduto

 

Nell’Unione europea “l’amianto causa tra 30.000 e 90.000 decessi all’anno” e le forme di tumori professionali più comuni “sono i tumori ai polmoni, che rappresentano tra il 54% e il 75% dei tumori professionali”. Inoltre l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC) “ha riconosciuto che l’amianto è una sostanza cancerogena certa (gruppo 1) responsabile di asbestosi, tumori polmonari e del mesotelioma, nonché di tumori della laringe e delle ovaie”.

Considerando poi che l’amianto è vietato nell’Unione dal 2005 e che alcuni Stati membri hanno vietato l’amianto già negli anni ’80, “gli Stati membri devono garantire che le fibre di amianto siano completamente eliminate quanto prima possibile”.

L’amianto è un agente cancerogeno “altamente pericoloso utilizzato in tutto il mondo nell’edilizia e in altri materiali in molti settori della vita quotidiana” e “un gran numero di gruppi diversi è a rischio di esposizione all’amianto, tra cui i lavoratori nel settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni, dell’estrazione mineraria, della gestione dei rifiuti, i vigili del fuoco, nonché i proprietari e i locatari di immobili”. Senza dimenticare che “gli effetti più nocivi per la salute dovuti alle fibre di amianto inalate e alle malattie legate all’amianto possono richiedere fino a 40 anni per manifestarsi”.

A fare queste considerazioni (i “considerando” contenuti nelle risoluzioni europee) è una “Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto” approvata recentemente a larghissima maggioranza per chiedere alla Commissione Europea di intervenire sulla questione amianto. Una risoluzione che interviene sulle strategie nazionali di rimozione dell’amianto, sull’aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’ esposizione all’amianto, sul riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all’amianto e sulla verifica della presenza di amianto prima di lavori di ristrutturazione energetica e della vendita o locazione di un immobile.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-amianto-C-41/rischio-amianto-lavoro-la-risoluzione-del-parlamento-europeo-AR-21744/

 

Le considerazioni della risoluzione del Parlamento europeo

Riprendiamo alcuni altri importanti “considerando” premessi alla risoluzione.

Nella risoluzione si considera che:

  • “nonostante le normative vigenti a livello unionale e nazionale, in numerosi casi le malattie legate all’amianto non sono fin troppo spesso riconosciute come malattie professionali e che pertanto le vittime non possono beneficiare di un risarcimento per motivi di lavoro, oltre a dover sopportare le sofferenze fisiche della malattia”;
  • che “la gestione dell’amianto negli edifici, anche negli edifici abbandonati, e la sua rimozione sicura richiedono un esame approfondito della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in rapporto al piano dell’Unione volto a migliorare l’isolamento termico dell’ambiente edificato al fine di realizzare risparmi energetici e diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; che la ristrutturazionevolta ad aumentare l’efficienza energetica spesso comporta la manipolazione di materiali per tetti, muri o impianti elettrici che potrebbero contenere amianto se sono stati costruiti prima dell’adozione di normative e divieti unionali e nazionali concernenti l’uso dell’amianto; che una quota considerevole dell’ambiente edificato esistente nell’Unione ha più di 50 anni”; che i livelli di esposizione ambientale all’amianto “possono raggiungere i livelli di esposizione professionale”;
  • che, secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “l’amianto è un agente cancerogeno senza un livello soglia; che l’attuale valore limite vincolante di esposizione professionale per l’amianto è di 0,1 fibre/cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore; che il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha preparato un parere sulla riduzione del valore limite vincolante di esposizione professionale per l’amianto; che l’esposizione dovrebbe essere sempre ridotta per quanto tecnicamente possibile, soprattutto quando non esiste una soglia di sicurezza; che, di conseguenza, è necessario riesaminare il valore limite di esposizione professionale onde tenere conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici, rivedendolo di conseguenza”;
  • che l’80% dei tumori professionaliriconosciuti negli Stati membri “è correlato all’amianto; che il 98 % dei costi umani, compreso l’impatto sulla qualità della vita e sulle famiglie dei lavoratori, è sostenuto dai lavoratori; che, secondo le stime, il costo dei tumori professionali nell’Unione è compreso tra 270 e 610 miliardi di EUR all’anno, ossia tra l’1,8 % e il 4,1 % del PIL”;
  • “che l’amianto è stato ampiamente utilizzato nell’edilizia abitativae presenta rischi per la salute; che il diritto a un alloggio adeguato, la cui definizione comprende il diritto alla protezione contro le minacce per la salute, è stato riconosciuto come un diritto umano e come un elemento chiave per contrastare le disuguaglianze sanitarie da parte dalle organizzazioni internazionali e dagli Stati membri; che la rimozione in condizioni di sicurezza dell’amianto contribuirà a garantire alloggi di qualità per tutti, in particolare per i proprietari e i locatari a basso reddito le cui condizioni abitative si sono deteriorate negli ultimi decenni”;
  • che “l’amianto e i materiali e i prodotti contenenti amianto possono ancora essere legalmente prodotti, trasformati, importati ed esportati in oltre 100 paesi in tutto il mondo, compresi i paesi delle regioni limitrofe dell’Unione”.

 

La strategia europea per la rimozione dell’amianto

La risoluzione invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell’amianto – European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA) – che “comprenda i seguenti elementi:

  1. un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicuradi tutto l’amianto negli Stati membri che dovrebbe includere una proposta legislativa volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico per l’amianto;
  2. una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CEal fine di rafforzare le misure dell’Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell’amianto e prevenire una nuova ondata di vittime dell’amianto nell’ambito dell’ondata di ristrutturazione;
  3. una proposta legislativa riguardante:
  4. il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie conosciute legate all’amianto, incluse norme minime per le procedure di riconoscimento; e
  5. norme minime per l’indennizzo delle vittime di malattie professionali legate all’amianto;
  6. una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE volta a introdurre una verifica obbligatoria dell’amianto e l’obbligo della successiva rimozione dell’amianto e di altre sostanze pericolose prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, al fine di proteggere la salute dei lavoratori edili;
  7. una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d’impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in una diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un’entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all’istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore”.

 

Le indicazioni per i limiti di esposizione professionale

Come indicato in premessa la risoluzione del Parlamento Europeo si sofferma poi su vari aspetti, con particolare riferimento alla direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell’amianto, all’aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro e al riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all’amianto.

Ad esempio i parlamentari chiedo alla Commissione europea di ridurre i limiti di esposizione professionale all’amianto dall’attuale limite di 0,1 fibre/cm3 (100 000 fibre/m3) a 0,001 fibre/cm3 (1000 fibre/m3) sottolineando che “eminenti ricercatori medici della Commissione internazionale per la salute occupazionale sono giunti alla conclusione che i limiti di esposizione non proteggono adeguatamente contro il cancro” e hanno proposto un valore limite professionale di 1000 fibre/m3. E si chiede poi di predisporre un piano di smaltimento sicuro dei rifiuti di amianto.

Infine la Risoluzione invita la Commissione ad “attribuire la massima priorità all’inclusione dell’amianto crisotilo nell’allegato III della convenzione di Rotterdam e all’introduzione di un divieto mondiale dell’amianto”, nonché si  invita l’Unione a “collaborare con le organizzazioni internazionali per creare strumenti che consentano di assegnare un marchio di tossicità al mercato dell’amianto” e a “integrare nelle sue politiche esterne la battaglia contro l’amianto e le malattie correlate all’amianto”.

Tiziano Menduto

 

 

Agostino Di Ciaula

13 novembre alle ore 13:16 ·

https://www.facebook.com/1511818230/posts/10226183840651771/

 

GRANDE VITTORIA per i cittadini Europei e per ISDE Italia. Aggiornamento rispetto al post precedente:

il PARLAMENTO EUROPEO ha approvato una risoluzione che contiene raccomandazioni specifiche sulla prevenzione primaria dei rischi da amianto assunto per ingestione. Il documento è disponibile in lingua italiana a questo link:
https://www.europarl.europa.eu/…/docu…/A-9-2021-0275_IT.html
L’Europarlamento cita espressamente il mio lavoro a supporto della necessità di applicare il principio di precauzione da parte degli Stati membri. In sintesi, richiamando il mio studio sui rischi da ingestione di fibre di amianto in acqua potabile, il Parlamento invita la Commissione Europea ad assumere alcuni provvedimenti di tutela, tra i quali:

– richiamare i Paesi membri al rispetto del principio di precauzione in merito alla presenza di fibre di amianto in acqua potabile;

– Procedere a monitoraggi regolari dell’acqua potabile per misurare la concentrazione di fibre di amianto;

– i Paesi membri non dovranno più approvare né utilizzare canalizzazioni in cemento-amianto per la rete idrica;

– attraverso il piano europeo di ripresa, i Paesi membri dovranno elaborare e attuare un piano globale di ristrutturazione e rimozione dell’amianto per la rete europea di distribuzione dell’acqua potabile.

Un grande passo in avanti per la tutela sanitaria di milioni di persone che ancora oggi, in tutti i Paesi europei (Italia compresa) assumono inconsapevolmente e quotidianamente da centinaia di migliaia a milioni di fibre di amianto per litro di acqua potabile.
Ora andiamo avanti per garantire la piena applicazione di queste indicazioni a livello nazionale.

 

RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto

(2019/2182(INL))

 

Commissione per l’occupazione e gli affari sociali

Relatore: Nikolaj Villumsen

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall’amianto

(2019/2182(INL))

 

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell’amianto

  1. ricorda che scienziati italiani hanno sollevato in uno studio l’importante questione relativa alla possibilità che l’ingestione di acqua contenente fibre di amianto aumenti il rischio di cancro gastrico e colorettale[22]; sottolinea che le potenziali malattie correlate all’amianto eventualmente causate dall’ingestione di acqua contenente tali fibre provenienti da canalizzazioni in amianto potrebbero impiegare diversi decenni per manifestarsi; sottolinea inoltre che, sebbene lo studio italiano non consenta di per sé di giungere, in questa fase, a una conclusione definitiva in merito alla correlazione tra l’ingestione di amianto attraverso l’acqua e lo sviluppo di carcinomi del tratto gastrointestinale, si dovrebbe applicare il principio di precauzione viste le incertezze al riguardo; ritiene che sia opportuno effettuare ulteriori ricerche su questa importante questione; invita pertanto gli Stati membri a procedere a un monitoraggio regolare della qualità dell’acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile e ad adottare le necessarie misure di prevenzione e attenuazione qualora si riscontri un rischio per la salute umana;
  2. esprime preoccupazione quanto allo stato della rete di distribuzione dell’acqua potabile nell’Unione e alla presenza di canalizzazioni in amianto-cemento il cui deterioramento rilascia fibre di amianto nell’acqua; rammenta altresì che, in linea con le raccomandazioni dell’OMS, le canalizzazioni in cemento-amianto non dovrebbero più essere utilizzate o approvate per l’acqua potabile[23]; ritiene che, nel quadro della strategia europea per la completa eliminazione dell’amianto e attraverso il piano europeo di ripresa e i piani degli Stati membri, dovrebbe essere elaborato e attuato un piano globale di ristrutturazione e rimozione dell’amianto per la rete europea di distribuzione dell’acqua potabile;

—— o ——

 

Riconoscimento e indennizzo delle malattie correlate all’amianto

  1. invita la Commissione ad aggiornare la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 sull’elenco europeo delle malattie professionali[27]al fine di includere le più recenti conoscenze medico-scientifiche disponibili in materia di malattie professionali, in particolare per quanto riguarda le malattie correlate all’amianto;
  2. invita gli Stati membri a rendere più agevoli le procedure di riconoscimento invertendo l’onere della prova, in particolare se i registri nazionali dei lavoratori esposti all’amianto sono stati istituiti solo di recente, e a stabilire un adeguato indennizzo per i lavoratori affetti da malattie correlate all’amianto;
  3. sottolinea che le malattie correlate all’amianto costituiscono una sfida transfrontaliera a causa della libera circolazione, specialmente tenendo conto, a tale riguardo, del ruolo dei lavoratori mobili; ricorda che le malattie professionali e i rischi per la salute connessi al luogo di lavoro sono sempre legati a una professione, un’attività lavorativa, un luogo di lavoro e un tempo specifici; invita la Commissione a presentare, previa consultazione delle parti sociali, una proposta di direttiva sulla base dell’articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), TFUE che stabilisca norme minime dell’Unione per il riconoscimento e l’indennizzo delle malattie professionali, comprese le malattie correlate all’amianto;
  4. invita la Commissione a presentare una proposta finalizzata a far sì che gli Stati membri istituiscano un’istanza nazionale o un difensore civico che assistano le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento, in particolare nel caso delle malattie correlate all’amianto, che hanno un lungo periodo di latenza; invita gli Stati membri a sostenere la creazione di associazioni di pazienti e associazioni sindacali per le vittime di malattie correlate all’amianto e le loro famiglie e insiste sulla necessità di consultare tali associazioni per facilitare e semplificare le procedure di riconoscimento; chiede che si aumentino i finanziamenti per risarcire le vittime di malattie correlate all’amianto, al fine di garantire una copertura sufficiente dei costi diretti, indiretti e umani della malattia;
  5. ricorda che l’effetto sinergico del fumo e dell’esposizione all’amianto aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni; invita gli Stati membri a proporre a tutti i lavoratori esposti all’amianto un programma che aiuti a smettere di fumare; ribadisce che il fumo non deve mai costituire un motivo per escludere un lavoratore dal riconoscimento di una malattia professionale correlata all’amianto o dal diritto all’indennizzo e alle cure mediche per la malattia;
  6. chiede una migliore valutazione dei rischi legati all’esposizione secondaria e non professionale, in particolare per i familiari che vivono con lavoratori dell’amianto; invita gli Stati membri a rendere più agevole il riconoscimento e l’indennizzo delle vittime documentate di esposizione secondaria dovuta a un contatto con l’amianto non legato all’attività lavorativa, nonché ad ispirarsi alle migliori pratiche di Stati membri come la Danimarca; ribadisce l’importanza della prospettiva di genere nell’esposizione secondaria;
  7. sottolinea l’esistenza di diversi tipi di esposizione non professionale all’amianto con conseguenze potenzialmente significative per la salute umana, che possono essere di origine para-professionale (fra cui l’esposizione alla polvere di amianto portata a casa dai lavoratori), domestica (fra cui la presenza di oggetti domestici contenenti amianto) o ambientale (dovuta ai materiali presenti negli edifici e negli impianti o di origine industriale);
  8. sottolinea che le donne esposte ai rischi correlati all’amianto sono particolarmente vulnerabili a taluni tipi di esposizione; sollecita un migliore riconoscimento della prospettiva di genere in tutti gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro nonché l’integrazione della dimensione di genere in tutti gli strumenti legislativi e non legislativi degli Stati membri, per garantire che nessun pregiudizio di genere possa influire sul monitoraggio, l’identificazione, il trattamento o la considerazione di una malattia come correlata all’amianto, con conseguente impatto sul livello di indennizzo delle vittime; chiede che, nella diagnosi delle malattie, si tenga maggiormente conto delle attività di pulizia come fattori di rischio; chiede una migliore valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione all’amianto per gli addetti alle pulizie, in particolare le lavoratrici del settore, nonché per quanti si fanno carico di faccende domestiche non retribuite come la pulizia di prodotti contaminati con l’amianto;
  9. sottolinea che nell’attribuzione del costo della rimozione dell’amianto dovrebbe essere preso in considerazione, per quanto possibile, il principio “chi inquina paga”;

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall’art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata comunicazione.

mario

Tratto dalla Maling list Sicurezza sul Lavoro

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