Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Avvisi dal Cobas Sanità

Postato il 10 Gennaio 2022 | in Sanità, Sindacato | da
AVVISON. 1
RIMBORSO MENSA PER TURNISTI
Dopo esserci confrontati con il nostro Legale ci conferma che la causa c’è e può essere fatta. Quindi come sindacato abbiamo deciso di procedere alla richiesta di risarcimento, nei confronti dell’Azienda, per i lavoratori turnisti che nei giorni lavorati di notte e nei festivi non hanno potuto usufruire del servizio di ristoro perchè chiuso. Chi vuole aderire può contattarci per ulteriori informazioni e nel frattempo :
– portare al protocollo la comunicazione in allegato e conservarne copia;
– procurarsi le timbrature degli ultimi cinque anni;
– andare allo studio del legale per firma della procura;
La causa la facciamo alle stesse condizioni degli altri sindacati (zero anticipo) e si corrisponde solamente il Costo del Contributo Unificato (la tassa imposta dallo stato all’atto del deposito di un’azione giudiziaria) il cui importo varia in base al valore della causa. Quindi più persone siamo più il valore è alto ma poichè l’aumento del contributo unificato non è direttamente proporzionale all’aumento del valore della domanda, più siamo meglio è.
COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’AOUP
Spett.le A.O.U.P
Oggetto: Richiesta fruizione servizio mensa (o modalità ad esso alternative). Risarcimento danni. Diffida e costituzione in mora.
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a _________________, il ______________ C.F., ____________________,
premesso che
– il sottoscritto svolge attività lavorativa alle dipendenze di Codesta Azienda, presso il presidio ospedaliero di _________________;
– A.O.U.P. non ha mai riconosciuto il diritto di usufruire del servizio mensa durante il turno notturno e festivo, o, comunque, di fruire di modalità a questo alternative.;
– tale comportamento configura una grave violazione delle norme di legge e del CCNL vigenti.
Tanto premesso, con la presente,
chiede
1) che A.O.U.P. voglia riconoscere il mio diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa, con spesa a carico del datore di lavoro;
2) il risarcimento dei danni subiti per la mancata fruizione da parte mia del servizio mensa o di una modalità alternativa, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio notturno e festivo in relazione al periodo 2.12.2016 – 2.12.2021, e comunque nei limiti della prescrizione di legge.
La presente valga quale messa in mora ed atto interruttivo di qualsivoglia termine di decadenza e/o prescrizione.
Distinti saluti
AVVISO N. 2
A seguito della pubblicazione del decreto legge 21-10-2021 n°146 è stato istituito fino al 31/12/2021 un nuovo congedo che uno dei due genitori può prendere nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni o disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104:
• Sia in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl Competente
• Sia infetto da Covid 19
• Sia destinatario di un atto di sospensione dell’attività didattica
Il congedo non può essere preso in contemporanea all’altro genitore o qualora l’altro genitore sia sospeso o non svolga alcuna attività lavorativa
Il congedo è retribuito al 50% per il figlio minore di anni 14 o in caso di figlio disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104. Non è retribuito per i figli conviventi tra i 14 ed i 16 anni
   Invia l'articolo in formato PDF   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi

Tag Cloud