November 27, 2024
II Giudice del lavoro di Terni, con la sentenza 262 del 22 luglio 2015, ha affermato che il fatto non sussiste respingendo come infondata l’opposizione della COOP CENTROITALIA e confermando l’ordinanza del 22/12/2014 di reintegro e risarcimento del lavoratore ingiustamente licenziato da COOP CENTROITALIA, condannando la cooperativa di distribuzione a rifondere le spese processuali.
Una seconda vittoria importante che oltre a ingiungere alla COOP CENTROITALIA a ridare diritti, salario e contributi previdenziali a TP, lavoratore iscritto ai cobas e difeso dall’avvocato Gabriella Caponi per la confederazione Cobas di Terni, ne ristabilisce pienamente la dignità e la caratura che l’accusa di furto, pretestuosa ed inconsistente da parte di Coop, aveva di fatto messo in dubbio.
E’ stata dunque respinta l’opposizione di COOP CENTRO ITALIA all’ordinanza del giudice del lavoro di Terni del 22 dicembre 2014 che aveva già ordinato la reintegra del lavoratore e condannato la COOP CENTRO ITALIA, al pagamento dell’indennità risarcitoria nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra e alle spese processuali.
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