November 24, 2024
E’ di pochi giorni fa la notizia, da noi denunciata, dei lavoratori dell’appalto comunale illuminazione senza stipendio a dimostrare che è totalmente assente un vero sistema di controllo sugli appalti pubblici, controllo che deve riguardare anche le condizioni di lavoro, retributive e contrattuali. Esiste, nel caso specifico, la responsabilità del committente (il Comune di Pisa) che deve corrispondere quanto dovuto ai lavoratori e rivalersi sulla ditta appaltatrice
Ma il ragionamento da fare è piu’ complesso e riguarda tutti gli appalti, in ogni rinnovo o nel cambio di ditta appaltatrice padroni, cooperative e sindacati compiacenti provano a rimettere in discussione i posti di lavoro, a ridurre il monte ore e le retribuzioni, a peggiorare le condizioni di lavoro e la stessa qualità del servizio.
L’ultima delle preoccupazioni, sia del committente che dell’appaltatore, è quella di garantire salari, monte ore e condizioni di vita accettabili, pronti a torchiare in ogni modo lavoratori e lavoratrici.
In questa situazione, non ci si deve ridurre ad aspettare l’esito della gara di appalto, ma occorre attivarsi sindacalmente prima, per mettere il bastone nell’ingranaggio del contratto tra appaltante e appaltatore, perché esso abbia contenuti che tutelino il posto di lavoro e le condizioni lavorative, il monte ore e il salario. Inoltre, visto che dal 7 marzo 2015 è in vigore per gli assunti dopo questa data (tale è chi viene licenziato dalla ditta uscente e assunto da quella entrante) il decreto legislativo n. 23 (che altro non è che il jobs act in materia di licenziamenti), assume particolare importanza il fatto che il capitolato di appalto bypassi quel decreto e rinvii in questa materia all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Articolo 18 che è stato, sì, depotenziato dalla legge Fornero nel 2012, ma non permette, come invece li permette quel decreto(le tutel crescenti del Jobs act per intendersi), i licenziamenti senza “giusta causa” o “giustificato motivo”.
L’invito dei Cobas è di rivolgersi al loro sportello e di attivarsi prima che l’appalto sia aggiudicato e prima ancora della scrittura del bando di gara.
Clausole sociali e non solo
I sindacati raccontano che basta la “clausola sociale” prevista in alcuni Contratti nazionali (per esempio, in quello Multiservizi, particolarmente adottato dalle imprese appaltatrici) ma è vero quanto vi raccontano?
Si tratta (ciò sta scritto nero su bianco nella stessa clausola sociale disciplinata dall’articolo 4 del Contratto Multiservizi), di una salvaguardia subordinata all’ammontare delle risorse economiche che, per effetto del contratto di appalto, la ditta appaltatrice riceve dall’appaltante: una salvaguardia, cioè, aperta all’eventualità di riduzione del personale e/o del monte ore con relativa perdita salariale, aperta alla messa in discussione dell’inquadramento professionale, compreso il demansionamento col conseguente svantaggio retributivo.
Una clausola sociale, quindi, che, in epoca di galoppante assegnazione di appalti basata sul criterio del “massimo ribasso”, ridimensiona pesantemente il significato che superficialmente le viene talora attribuito ma resta comunque il punto di partenza per la tutela vera dell’occupazione, dei diritti, del salario, per la difesa dai licenziamenti.
NO alle ”tutele crescenti”
A proposito di licenziamenti, vale la pena insistere sul decreto legislativo n. 23 del 2015, il quale, denominato truffaldinamente “tutele crescenti”, è stato pensato appositamente per fare una strage di diritti a danno delle lavoratrici e dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo dello stesso anno. Soprattutto di quelli che lavorano negli appalti, per permettere alle aziende di utilizzare il benché minimo pretesto disciplinare per “liberarsi” di chi non è sfruttabile al 100% in ogni giorno del calendario: lavoratrici-madri, personale costretto a utilizzare la legge n. 104 del 1992 per accudire familiari non auto-sufficienti, personale di salute precaria, con ridotte capacità lavorative, con prescrizioni mediche, dipendenti poco propensi ad abbassare la testa e a dire sempre “signorsì”.
I provvedimenti disciplinari: un’arma per colpire i lavoratori e le lavoratrici
A poco varrebbe la clausola sociale, anche là dove si riuscisse a farla rispettare in modo efficace al momento dell’assunzione, se, una volta assunti/assunte da parte della ditta appaltatrice subentrante, questa avesse mano libera per licenziarci, accampando motivi assolutamente irrilevanti, come una telefonata fatta in orario di lavoro, un arrivo con 5 minuti di ritardo sul posto di lavoro, l’uso del computer aziendale per scrivere una e-mail personale, un tavolo d’ufficio non perfettamente spolverato, ecc., ecc. Senza averla spuntata in modo vincente contro il decreto legislativo n. 23, non ci sarebbe clausola sociale che tenga, essa diventerebbe una beffa atroce.
Cambio di appalto e requisiti: personale a tempo determinato e indeterminato
Ultima questione, relativa all’articolo 4 del Contratto Multiservizi, quella riguardante i dipendenti della ditta uscente dall’appalto, quali titolari del diritto di essere assunti dalla ditta subentrante. Si tratta del personale a tempo indeterminato che risulti tale almeno negli ultimi 4 mesi dell’appalto in scadenza. Mentre il personale a tempo determinato ha solo il diritto a essere assunto dalla nuova ditta fino alla scadenza del proprio contratto a termine.
Un requisito, questo degli ultimi 4 mesi, il quale fa sì che personale a tempo determinato da mesi e mesi, se non da qualche anno, in forza alla ditta uscente non ha diritto all’assunzione da parte della ditta subentrante, per il semplice motivo che la prima non ha mai voluto stabilizzarlo, mentre, magari, ha assunto a tempo indeterminato a decorrere dal quintultimo mese persone nelle grazie o della propria dirigenza, o di un sindacato amico, o dell’appaltante.
Per finire, s’informa, con invito a seguire la vicenda, che il Parlamento con legge n. 11 del 28/01/2016 ha delegato il Governo ad adottare (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/02/2014) decreti legislativi sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Cobas Lavoro Privato Pisa
Lascia un commento