Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Consegnare ora copia del green pass al datore di lavoro è legittimo

Postato il 25 Novembre 2021 | in Italia, Scenari Politico-Sociali, Sicurezza sul lavoro | da

Nella giornata del 19 Novembre è stato il via libera definitivo dell’aula della Camera al Decreto Legge sul Green Pass e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il provvedimento era stato già approvato al Senato, con il voto di Montecitorio è legge.

Ma entriamo nello specifico.

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI CONTROLLI

Per quanto riguarda la verifica del Green pass sui luoghi di lavoro “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid”.

In questo caso, i lavoratori (se la certificazione non è scaduta e se risulta regolare) saranno esonerati dai controlli da parte dell’azienda per tutta la durata della relativa validità.

Infine, qualora la scadenza della Certificazione verde Covid di un dipendente si collocasse nell’ambito della giornata lavorativa, quest’ultimo conserva il diritto di rimanere nel luogo di lavoro, al fine di completare l’attività che è tenuto a svolgere. Tali regole, viene specificato, valgono sia per i lavoratori del settore pubblico che privato.

GREEN PASS: COSA CAMBIA PER DIPENDENTI PUBBLICI, AZIENDE PRIVATE E LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Con gli emendamenti al Decreto Green Pass sono state poi fatte delle specifiche per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, i dipendenti del settore pubblico e le aziende del comparto privato.

Nello specifico:

“Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore”.

Di conseguenza, sarà onere del somministratore (colui che affida un lavoro-progetto) informare i lavoratori circa la sussistenza di eventuali controlli e requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività professionale.

In maniera analoga, anche le Pubbliche Amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti ed alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle modalità organizzative adottate per la verifica del Green pass.

Inoltre, per quanto riguarda invece le aziende del settore privato, le piccole e medie imprese con meno di 15 dipendenti, il legislatore ha stabilito che:

“Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 e, senza conseguenze disciplinari, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

Prima di questo intervento il periodo di sospensione era rinnovabile per una sola volta e poteva avere delle conseguenze sul piano disciplinare.

Tratto dallla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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