December 27, 2024
I lavoratori intimati nel presente giudizio di legittimità, dipendenti della M. S.p.A. come conducenti di autobus di linea senza l’ausilio del bigliettaio, chiedevano al Tribunale del lavoro di Napoli che venisse dichiarato il loro diritto alla corresponsione mensile della voce “agente unico” in misura pari a 20 minuti della retribuzione normale di autista di 7 livello con tre scatti di anzianità a far tempo dal 1990 (indennità che non era stata adeguata nel tempo) e condannata l’azienda alle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio. L’ M. si costituiva ritualmente ed eccepiva la prescrizione quinquennale contestando, nel merito, la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. A seguito di ricorso dei lavoratori, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 6436/2012 del 9/1/2013, in riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame, condannava l’ M. a corrispondere, nei limiti della prescrizione quinquennale, con quantificazione in diverso giudizio, le differenze retributive spettanti a ciascun lavoratore a titolo di adeguamento della indennità di agente unico in misura pari a 20 minuti delle retribuzione normale dell’autista di 7 livello con tre scatti di anzianità, tenendo conto dei successivi inquadramenti contrattualmente corrispondenti a tale qualifica.
Leggi tutta la sentenza nel documento in allegato:
http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2014/09/CORTE-DI-CASSAZIONE-19507-16.09.2014.pdf
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