December 25, 2024
In allegato il testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022.
Di seguito evidenzio, le novità che vi possono interessare.
Marco Spezia
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
A modifica dell’articolo 5, la legge di conversione recepisce di fatto la disciplina transitoria in tema di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022.
Trova quindi conferma in sede normativa, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di:
indossare le mascherine di tipo FFP2 per l’accesso:
e di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in generale (quindi anche le mascherine chirurgiche) per l’accesso come utenti o visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, RSA, hospice, strutture riabilitative, ecc..
Dunque l’adozione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso (compresi quelli di lavoro), non è più obbligatoria dal 1° aprile 2022, ma comunque rientra nel novero delle misure anti-contagio previste dal Protocollo Governo-Parti sociali del 6 aprile 2021 i cui contenuti sono confermati come da verbale della riunione del 04/05/22 tra le Parti Sociali (in sostanza le mascherine nei luoghi di lavoro sono ancora obbligatorie).
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il nuovo articolo 9-bis, inserito dalla legge di conversione, dispone che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata, oltre che in presenza, anche attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, fatta eccezione per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica (in questo caso la stessa sarà da svolgersi obbligatoriamente in presenza).
PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORATORI “FRAGILI” E DI LAVORO AGILE “SEMPLIFICATO”
A modifica dell’articolo 10, la legge di conversione stabilisce, in primo luogo (mediante inserimento del nuovo comma 2-bis), la proroga dal 30 giugno al 31 agosto 2022 della possibilità per i datori di lavoro di disporre il lavoro “agile” anche in assenza di un accordo individuale (cosidetto lavoro agile “semplificato”).
Vengono inoltre prorogate fino al 30 giugno 2022, come previsto, rispettivamente, dai nuovi commi 1-bis, 1-ter e 5-quinquies, le disposizioni concernenti:
E’ inoltre ripristinato, fino al 31 luglio 2022, il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità “agile”, se compatibile con le caratteristiche della prestazione:
Un’ulteriore disposizione oggetto di proroga, infine, è quella concernente la sorveglianza sanitaria “eccezionale” nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, la cui scadenza è stata differita al 31 luglio 2022.
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
Lascia un commento