December 25, 2024
Riporto in allegato un’importante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 29611 del 11/10/22.
Tale sentenza stabilisce che una malattia psichica derivante da Stress Lavoro Correlato derivante dal lavoro svolto è indennizzabile anche essa se non rientra tra le malattie “tabellate” dall’INAIL, purché il lavoratore dimostri che la malattia psichica sia dovuta a situazioni di lavoro stressanti.
A seguire i passi più importanti della Sentenza.
Marco Spezia
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“Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.
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“Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08)”.
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Corte di Cassazione 29611 del 11 10 22
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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