November 24, 2024
L’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha introdotto nuove disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevedendo che – al di fuori delle ipotesi che riguardano le dimissioni o la risoluzione consensuale nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni dall’adozione (cfr. art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 151/2001); il lavoro domestico; e le dimissioni o (o risoluzione consensuale) intervenute in sede protetta o davanti alle commissioni di certificazione (di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003) – le dimissioni e la risoluzione consensuale sono fatte, a pena di inefficacia, solo con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it, e trasmessi al datore e alla DTL competente con modalità individuate dal decreto in questione.
La stessa norma ha anche previsto quanto segue:
a) entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità;
b) emanazione del DM entro 90 giorni stabilendo: dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere o che si intende risolvere; dati di identificazione del datore e del lavoratore; modalità di trasmissione e standard tecnici per definire la data certa di trasmissione;
c) la trasmissione dei moduli di cui sopra può avvenire anche tramite i seguenti soggetti: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione;
d) le disposizioni di cui sopra si applicano dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero);
e) infine, salvo che il fatto costituisca reato, il datore che alteri i moduli telematici è punito con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro.
In attuazione di quanto sopra è stato quindi emanato il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7, che è entrato in vigore martedì 12 gennaio 2016 e le cui disposizioni saranno definitivamente operative a decorrere da sabato 12 marzo 2016.
Il nuovo decreto definisce i dati contenuti nel modulo (allegato A al DM) per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca, nonché gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore e alla Direzione territoriale del lavoro competente, stabilendo, all’articolo 2, le definizioni riportate in tabella.
Termine | Nozione |
Modulo | Modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà. |
Soggetti abilitati | Patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione ex articoli 2, co. 1, lettera h), e 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. |
Sistema informatico SMV | Sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal Ministero del lavoro in attuazione dell’art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 151/2015. |
Codice identificativo del modulo | Codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 3, co. 3 (ossia con le modalità telematiche). |
Data certa di trasmissione | Data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante giorno e ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati. |
Ne discende quindi che, per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (e della loro revoca), a partire dal 12 marzo 2016, è adottato il modulo di cui all’allegato A del decreto (di cui costituisce parte integrante), reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all’allegato B. Il modulo deve essere inoltrato alla casella PEC del datore di lavoro con le modalità previste nell’allegato B, che stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del modulo alla DTL competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro, o di revocare tale volontà.
Premesso che lo schema allegato al decreto chiarisce in maniera visiva la procedura (o meglio le procedure, a seconda che il lavoratore decida di far da sé oppure di avvalersi di un patronato o di altro soggetto abilitato), l’allegato B contiene alcune interessanti precisazioni nel cui ambito sinteticamente si evidenzia quanto segue:
a) salvo che la trasmissione del modulo venga eseguita tramite un soggetto abilitato, l’accesso alle funzionalità disponibili nel portale lavoro.gov.it è possibile solo se l’utente è in possesso del PIN Inps ed è utente del portale. L’accesso alla gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN Inps per il suo riconoscimento certo (il possesso del PIN Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge per un maggior livello di sicurezza al riconoscimento);
b) il soggetto abilitato, invece, deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro ed è responsabile dell’accertamento dell’identità del lavoratore che chiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni o la risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV;
c) il datore di lavoro riceverà il modulo (in sola lettura) nella propria casella PEC; la DTL riceverà una notifica nel proprio cruscotto e ha la possibilità di visionare il modulo;
d) il lavoratore può scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie): nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3; nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti attivi in modo che il dipendente possa scegliere quello dal quale intende recedere;
e) infine, a ogni modulo salvato sono attribuite 2 informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) corrispondente alla data di sistema rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale, e il codice identificativo.
Alberto Bosco
Consulente aziendale
Lascia un commento