November 30, 2024
Diritto all’odio di classe. A proposito di una recente sentenza di Cassazione
La sentenza di Cassazione n.16643 del 15 novembre 2012, stabilisce illegittimo il licenziamento del lavoratore che manifesti odio verso la sua azienda senza recare danno al proprio datore.
In questi anni sono stati numerosi i casi di lavoratori cacciati fuori da aziende che avevano osato criticare e contestare per le condizioni di vita e di lavoro , per il mancato pagamento delle spettanze. Sovente le cause per la riammissione sono state vinte, qualche volta perse. La Magistratura afferma che senza condotte oggettive non può esserci recesso del rapporto di lavoro.
Verrà un momento in cui analizzeranno gli umori e i pensieri dei lavoratori e delle lavoratrici, uno scenario da fantascenza per espellere e isolare le voci di dissenso, di opposizione…
La sentenza di Cassazion e aggiunge il divieto di di non disporre perizia medica, richiesta dall’azienda, per accertare il profilo psicologico del dipendente. Insomma nessuna perizia per accertare come l’inimicizia nutrita dal lavoratore nei confronti del datore determini effetti anche nelle prestazioni imposte dal contratto. Bontà sua la cassazione stabilisce la liberà di coltivare sentimenti di critica e di odio sempre che non si trasformino in azioni. A quando un intervento sulla libertà di pensiero?
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