November 28, 2024
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
Affronto solo alcune delle problematiche di questo comma e, voglio sottolineare, che queste mie considerazioni sono solo mie e non frutto del lavoro della redazione di Personale News.
Riassunto questo, provo a dire qualcosa in più sulla mobilità.
Leggendo la disposizione, è chiaro che l’obbligo di ricollocazione debba andare ad assorbire esclusivamente le quote assunzionali, quindi le procedure di mobilità volontaria sono salve, anche perché “la nullità” non sembra applicabile ad un trasferimento di personale che rientra nel concetto di “cessione di contratto” e non di “assunzione”.
È però ovvio che tutto deve essere coordinato con il fabbisogno del comune. Infatti, visto che le capacità assunzionali “devono” essere destinate al collocamento dei dipendenti provinciali, il comune, utilizzando fin da subito l’istituto della mobilità, non deve rischiare di trovarsi in sovrannumero rispetto al proprio fabbisogno (ovvero: fare azioni elusive della disposizione).
In altre parole, pur sentendomi di dire che la mobilità volontaria sembra esclusa dal campo di applicazione della norma, allo stesso tempo credo che, oggi, la redistribuzione delle risorse umane, soprattutto nel comparto degli enti territoriali, non può prescindere anche da una valutazione sui dipendenti delle province che verranno dichiarati in soprannumero e, sempre nell’obbligo di garantire le funzioni fondamentali degli enti
http://www.gianlucabertagna.it/2015/01/17/le-assunzioni-nel-2015/
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