November 24, 2024
E’ tristemente noto ai lavoratori che, di recente, alcune aziende sanitarie, sulla scorta di un parere dell’ARAN reso in merito all’applicazione dell’art. 9 del CCNL integrativo dell’Area Comparto e dell’art. 6 del CCNL del 10.02.2014 dell’Area Dirigenza Medica, hanno comunicato che, a decorrere dal mese di gennaio 2016, “il personale turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità disciplinata, per il personale del comparto dall’art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 01.09.1995 e per la dirigenza dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 10.02.2004 ma non al compenso per il lavoro straordinario o all’alternativa del riposo compensativo”.
L’ARAN ha riferito, e le aziende sanitarie hanno fedelmente riportato, che tale orientamento sarebbe supportato da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra le quali, da ultimo, Cass, civ., sez. VI, ordinanza n. 14038 del 19.06.2014
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