December 25, 2024
A seguire riporto il link di un file XLS (anche in allegato) per una valutazione di calcolo del rischio per la sicurezza da condizioni climatiche calde “severe” all’aperto, come indicato dal sito istituzionale “Portale Agenti Fisici” (vedi al termine).
Ovviamente tale calcolo, che ha comunque una valenza scientifica istituzionale (Portale Agenti Fisici dell’INAIL e Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza [INRS]) può essere facilmente condotto da RLS e/o lavoratori per una PRIMA VALUTAZIONE DI MASSIMA,
Con la valutazione proposta NON SI ESAURISCE CERTO L’OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO DI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CALORE (vedi letteratura riportata a seguire).
Il metodo proposto permette di valutare il rischio MACROCLIMATICO da “colpo di calore” o, in ogni caso da esposizione ad ambienti severi caldi nelle lavorazioni all’aperto, che evidentemente sono più a rischio, non solo di malattie professionali, ma soprattutto al rischio da “colpi di calore”, potenzialmente letali.
Il calcolo permette di definire molto facilmente l’indice di calore (Heat Index).
Tale calcolo si applica solo per attività lavorative svolte, prevalentemente e continuativamente, all’aperto, con o senza esposizione ai raggi solari.
Le linee guida citate a margine fanno rientrare in tali tipologie di attività (elenco indicativo, ma non esaustivo) le seguenti.
– cantieristica,
– lavorazioni agricolo forestali,
– attività marittime e portuali,
– attività presso stabilimenti petrolchimici
– attività di movimentazione e logistica all’aperto,
– attività di emergenza, soccorso,
– pubblica sicurezza,
– rifornimenti di carburante;
– manutenzioni linee elettriche, idrauliche;
– operatori ecologici;
– etc..
Il calcolo dell’Heat Index è possibile tramite un file XLS, reperibile in rete e scaricabile all’indirizzo del Portale degli Agenti Fisici (Ente riconosciuto a livello istituzionale, ad esempio dall’INAIL)
Con tale foglio di calcolo è sufficiente inserire i valori della temperatura dell’aria e della umidità relativa, per avere la definizione del parametro numerico “Heat Index” (HI) da confrontare con i valori di soglia riportati nel medesimo foglio e riportati qui sotto:
– da 80 a 90: Basso (Caution): Cautela per possibile affaticamento (particolare attenzione per soggetti sensibili):
– da 90 a 104: Moderato (Extreme caution): Estrema cautela, possibili crampi muscolari, esaurimento fisico;
– da 105 a 129: Alto (Danger): Rischio di possibilità di colpo di calore
– più di 130: Molto alto o estremo (Extreme Danger): Rischio elevato di colpo di calore (Extreme Danger)
In caso di lavoro al sole l’indice fornito dal foglio di calcolo va aumentato di un fattore S = 15.
Per chi non avesse disponibile XLS, faccio alcuni esempi:
temperatura 30 °C, umidità 45 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 86,6 rischio basso
temperatura 32 °C, umidità 45 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 91,4 rischio moderato
temperatura 35 °C, umidità 50 %, lavoro all’ombra (S = 0): HI = 105,2 rischio alto
temperatura 40 °C, umidità 50 %, lavoro al sole (S = 15: HI = 145,6 rischio estremo
Come detto, quanto sopra non esaurisce e non sostituisce la valutazione del rischio da alte temperature.
Nella valutazione di tale rischio il datore di lavoro deve seguire metodiche consolidate e validate. I metodi di calcolo istituzionali (e quindi obbligatori) di valutazione in tal senso sono quelli riportati nelle seguenti pubblicazioni on line:
– (Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Gruppo Tematico Agenti Fisici – Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – Edizione 2021) https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/web_xxx_FAQ_totale_5_parti_2021_08_23.pdf?lg=IT
– Portale Agenti Fisici – Microclima (aggiornamento continuo)
https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT
La valutazione (che è parte integrante di quella generale di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/08) è estremamente complessa e deve essere effettuata, su mandato del datore di lavoro da parte di un tecnico con comprovata esperienza nel settore e con metodologie e strumentazione indicati nei documenti sopra riportati.
A seguito della valutazione il datore di lavoro deve adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Il foglio (in formato excel) per il calcolo:
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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