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Fondo decentrato: i pareri non retroattivi non esistono

Postato il 26 Dicembre 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

taglio-soldiSecondo l’Aran non hanno applicazione retroattiva le indicazioni sugli incrementi delle risorse decentrate fornite di recente, col parere 18 giugno 2015, n. 19932.

E’ la stessa Aran che con l’orientamento applicativo Ral_1806 del 2015, su richiesta di un comune circa l’estensione degli effetti del parere ai fondi antecedenti al 2015, ritiene di escludere che le indicazioni suggerite nel giugno 2015 possano avere “efficacia retroattiva” sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa, così da incidere su comportamenti già posti in essere su contratti integrativi ormai chiusi.

L’Agenzia così motiva il suo intervento: “poiché le nuove indicazioni fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 18.6.2015, si incentrano in via prioritaria proprio sulla fase procedurale degli adempimenti necessari per la corretta applicazione del citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, si ritiene che le stesse possano trovare applicazione solo con riferimento alle procedure negoziali avviate per l’anno 2015, in coerenza temporale con il nuovo orientamento applicativo. Si esclude, pertanto, che le nuove indicazioni possano intervenire con efficacia retroattiva sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa, incidendo cioè sui comportamenti attuativi già posti in essere in precedenti contratti integrativi”.

Di conseguenza le nuove indicazioni varrebbero solo per il futuro. Ricordiamo sinteticamente che il parere 19932 dell’Aran ha dato una lettura molto più flessibile dell’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999, ammettendo che le risorse variabili destinate alla contrattazione decentrata possano essere incrementate anche nel caso di progetti di produttività “di mantenimento”, cioè ripetuti nel tempo, risolvendo un problema aperto da anni nel sistema e modificando radicalmente avvisi di diverso tenore. Avvisi fatti propri, per altro, dalle ispezioni degli uffici della Ragioneria generale dello Stato, tanto da essere il presupposto per richieste di revisione dei fondi e l’attivazione di azioni di responsabilità.

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