December 22, 2024
Intervista all’ing Marco Spezia
D: In numerose aziende private e anche in Enti pubblici, i documenti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla salute non circolano. Sovente la documentazione viene secretata con la scusa che documenti riservati non devono\possono uscire fuori dagli uffici. Ma come stanno veramente le cose e qual’è il compito del Rls?
R: Ci sono gli obblighi per il datore di lavoro relativamente alla documentazione da consegnare al RLS, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08 (Decreto).
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettere n), o) p) e s) del Decreto:
“Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono:
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [Documento di Valutazione dei Rischi, DVR] […], nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) [i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni]; il documento [il DVR] è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 [il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI], […] e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento [il DUVRI] è consultato esclusivamente in azienda;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50”.
Da quanto sopra enunciato dal Deceto, al RLS deve essere consentita la possibilità di consultare il DVR e il DUVRI, ma esclusivamente in azienda.
D: Ma la consultazione nella sola azienda non aiuta gli Rls
R: A tale proposito però un pronunciamento del Tribunale di Firenze (che però non ha valenza giuridica, non essendo pronunciamento della Cassazione) ha stabilito la possibilità per il RLS, nel caso di DVR e DUVRI particolarmente complessi e che richiedono pertanto tempi e modalità per poterli consultare, di avere copia di tali documenti per poterli visionare anche al di fuori dell’azienda.
Per quanto riguarda l’altra documentazione, cioè quella relativa alla corretta ed esaustiva applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (di cui alla lettera n) e quella relativa ai dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (di cui alla lettera o e di conseguenza r), il Decreto non pone nessuna prescrizione in merito al fatto che essa debba essere consultata in azienda o consegnata in copia al RLS.
Per quanto riguarda poi le attribuzione del RLS, esse sono sancite dall’articolo 50 del Decreto che stabilisce al comma 1, lettere e) ed f):
D: Quali sono allora i diritti degli Rls?
R: Rispondiamo attingendo direttamente dalla normativa
“Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”.
Pertanto oltre al DVR e al DUVRI che, per quanto detto sopra, possono essere consultati esclusivamente in azienda (salvo l’interpretazione del Tribunale di Firenze), il RLS ha il diritto, sancito dall’articolo 50, di ricevere, senza alcuna limitazione, la documentazione aziendale relativa a:
Oltre a quanto sopra (relativo al solo Titolo I del Decreto), in altre parti del Decreto è citata la documentazione che l’azienda deve fornire al RLS relativamente a rischi specifici.
Anche in questo caso vale però il principio che il DVR, anche relativo ai rischi specifici, può essere consultato dal RLS solo in azienda.
Ovviamente si rimanda ad un serio approfondimento (relativo alla documentazione per i rischi specifici) a ulteriori richieste che scaturiscono dall’esperienza concreta in ogni luogo di lavoro.
Lascia un commento