November 25, 2024
Esiste la possibilità di chiedere il rimborso di somme di denaro trattenute dalle società finanziarie con le quali il lavoratore abbia stipulato un finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio o della delegazione di pagamento. Stanno già partendo numerose cause per la restituzione di quanto erroneamente richiesto.
L’art. 125 – sexies del TUB (Testo Unico Bancario) afferma che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Pertanto oltre agli interessi non maturati, l’intermediario deve provvedere allo storno di tutti quei costi non goduti e accessori al contratto tra cui costi assicurativi, commissioni finanziarie, commissioni accessorie ecc.
Insomma le somme versate a titolo di premio assicurativo per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito (…) oltre che gli interessi, le commissioni bancarie e finanziarie, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto.
Se è stato estinto anticipatamente un prestito – magari anche stipulando nuovi finanziamenti – può rivolgersi all’ufficio del personale (ufficio paghe)/ o direttamente alla confederazione cobas (confcobaspisa@alice.it; tel 0508312172 o direttamente alla sede in via san lorenzo 38 a pisa) che fornirà tutte le informazioni per attivare l’azione di recupero nei confronti delle società Finanziarie.
Confederazione Cobas Pisa
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