È
sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020
A
decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato
comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età
non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La
fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di
quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i
medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere
la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per
prestazioni effettuate.
A
decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del
settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un
congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché
l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di
lavoro
Il
numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici
giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020
Ai
titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per
il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito,
pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella
propria sede di lavoro nel predetto mese.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Grazie per aver contribuito all'informazione alternativa. Ok
Lascia un commento